Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi), come modificata dalla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18 nonche' alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche....

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 10

ottobre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'Art. 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12

  1. Al comma 3 dell'Art. 6 della legge regionale n. 12/2004 le parole: ´successivi alla data del 31 dicembre 2005,ª sono sostituite della seguenti: ´dalla data di scadenza del versamento della terza rata relativa agli oneri concessori prevista dall'Art. 7, comma 2, lettera b), n. 2),ª.

    Art. 2.

    Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 12/2004)

  2. Al n. 1) della lettera b) del comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale n. 12/2004, le parole: ´30 giugno 2005;ª sono sostituite dalle seguenti: ´31 ottobre 2005;ª.

  3. Al n. 2) della lettera b) del comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale n. 12/2004, le parole: ´30 dicembre 2005.ª sono sostituite dalle seguenti: ´2 maggio 2006.ª.

    Art. 3.

    Modifiche all'Art. 8 della legge regionale n. 12/2004

  4. L'Art. 8 della legge regionale n. 12/2004 e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 8 (Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia e osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio). - 1. Nelle more dell'emanazione di una disciplina regionale organica concernente la vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, e' istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio, di seguito denominato osservatorio, anche al fine di supportare la suddetta struttura regionale nell'esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle previste dagli articoli 31, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

  5. L'osservatorio, in particolare:

    1. esercita attivita' di raccolta delle informazioni e di monitoraggio sul fenomeno dell'abusivismo edilizio nel territorio regionale, sull'attivita' di rilascio delle concessioni in sanatoria da parte dei comuni nonche' sugli strumenti di recupero urbanistico degli insediamenti spontanei;

    2. riferisce periodicamente sugli esiti del monitoraggio alla giunta regionale e alla commissione consiliare permanente competente per materia, nonche' agli enti locali interessati;

    3. formula proposte ed esprime pareri agli organi regionali in materia di repressione dell'abusivismo edilizio;

    4. si raccorda con l'osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio.

  6. La...

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