Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2006.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della

Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. Ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 ´Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regioneª, la giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2006, la gestione del bilancio per l'anno finanziario 2006, con le disposizioni e le modalita' previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all'esame del consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni.

  2. La gestione in via provvisoria del bilancio e' consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo.

  3. La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all'elenco 1 allegato al bilancio, per le spese concernenti la gestione del personale e per le spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

    Art. 2.

  4. E' autorizzato per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisono.

  5. Gli enti, le aziende e gli organismi per i quali il bilancio di previsione per l'anno 2006 e' stato approvato dal competente organo e pervenuto alla giunta regionale ai sensi dell'Art. 57, comma 2, della legge regionale n...

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