Ordinanza emessa il 19 ottobre 2005 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Alessio Domenico contro Regione Lazio ed altri Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Dirigenti delle ASL - Previsione della decadenza automatica entro il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale (spoil system) - Incidenza su...

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso in appello n. 7600 del 2005 proposto dal dott. Domenico Alessio, rappresentato e difeso dagli avv. prof. Mario Sanino e prof. Francesco Castiello, con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Cerbara, n. 64, presso lo studio del secondo;

Contro la Regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. prof. Gennaro Terracciano e Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza di Spagna n. 35; e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e del dott. Luigi Macchitella, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284, per l'annullamento e la riforma dell'ordinanza n. 4772 del 2 settembre 2005, pronunciata tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione III, di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del dott. Luigi Macchitella, della Regione Lazio e della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Relatore il cons. Corrado Allegretta;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2005 gli avv. Castiello, Sanino, Terracciano, Vannicelli, Russo Valentini e l'avv. dello Stato Bacosi;

Vista l'ordinanza n. 4815 in data 11 ottobre 2005;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F a t t o

e d i r i t t o Il ricorrente ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma il provvedimento con il quale la Regione Lazio ne ha dichiarato la decadenza dall'incarico di direttore generale di un'azienda ospedaliera, in applicazione dell'art. 55, comma 4, del nuovo statuto regionale, approvato con legge regionale 11 novembre 2004 n. 1. Ha impugnato, altresi', il successivo provvedimento di nomina del nuovo direttore generale.

La domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, avanzata in via incidentale, e' stata respinta con ordinanza n. 4772 del 2 settembre 2005, avverso la quale l'interessato ha proposto l'appello in epigrafe indicato, rinnovando la domanda cautelare.

In relazione al danno lamentato ed ai motivi gia' dedotti con il ricorso originario, l'appellante deduce, in sostanza, che:

1) e' errato il presupposto sul quale l'ordinanza si fonda, secondo cui le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali avrebbero natura di enti strumentali della regione da questa dipendenti, in quanto tali, rientranti nell'ipotesi di decadenza degli organi istituzionali in conseguenza dell'insediamento del consiglio regionale, prevista dal citato art. 55 del nuovo statuto regionale;

2) detta disposizione non e' applicabile, in quanto relativa agli incarichi di direzione delle strutture degli enti pubblici dipendenti istituiti con specifiche leggi regionali, tra i quali non possono ricomprendersi le aziende sanitarie locali e quelle ospedaliere perche' istituite con legge statale, non essendo sufficiente la loro soggezione alla vigilanza regionale;

3) ove ritenuta applicabile, la normativa relativa al cosiddetto «spoil system» deve ritenersi incostituzionale sotto vari profili.

Si e' costituita in giudizio per resistere la Regione Lazio, che ha eccepito, in rito, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la tardivita' e l'inammissibilita' dell' originario ricorso per difetto d'interesse, e, nel merito, la sua infondatezza.

Anche il controinteressato si e' costituito in giudizio, chiedendo che la domanda cautelare sia respinta, attesa l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso sotto vari profili.

In giudizio si e' costituita, infine, la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'accoglimento dell'appello.

Con ordinanza n. 4815 del...

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