Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regione Abruzzo - Ricorso del Governo avverso lo statuto - Costituzione in giudizio della Regione - Atto privo della procura ad litem - Inammissibilita'. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 25, 31 e 34; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23, comma 1. ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 3; 45, comma 3; 46, comma 2; 47, comma 2; 79, comma 2 in relazione al comma 1, lettera c); 86, comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, dello statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 novembre 2004, depositato in cancelleria il successivo 10 novembre 2004 ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 4 novembre 2004 e depositato il successivo 10 novembre 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 3; 45, comma 3; 46, comma 2; 47, comma 2; 79, comma 2 in relazione al comma 1, lettera c); 86, comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, dello statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 101 dell'8 ottobre 2004, in riferimento agli artt. 1, 3, 117, quinto comma, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione.

    1.1. - L'art. 2, comma 3, dello statuto impugnato stabilisce, tra l'altro, che la Regione «partecipa [...] all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato». Ad avviso del ricorrente tale norma si porrebbe in contrasto con l'art. 117, quinto comma, Cost., in quanto ometterebbe di riferirsi al necessario rispetto delle «norme di procedura stabilite da legge dello Stato», la quale deve disciplinare anche le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

    1.2. - L'art. 45, comma 3, dello statuto in esame dispone che «Il Presidente della Giunta nel caso in cui il Consiglio sfiduci uno o piu' assessori provvede alla loro sostituzione». Secondo la difesa erariale tale norma, vincolando il Presidente della Giunta ad adeguarsi alla volonta' espressa dal Consiglio, risulterebbe incoerente con la scelta istituzionale della elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo di cui all'art. 43, comma 2, dello statuto (norma, quest'ultima, ritenuta dal ricorrente conforme alla previsione dell'art. 122, quinto comma, Cost.) e con le «conseguenti implicazioni costituzionali inerenti all'attribuzione ad esso di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione», che da tale elezione discenderebbero. In particolare, osserva l'Avvocatura dello Stato, l'art. 122, quinto comma, Cost., la' dove assegna al Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto il potere di nomina e revoca dei componenti della Giunta, risulterebbe «ferito e limitato» dalla norma statutaria de qua.

    1.3. - L'art. 46 dello statuto della Regione Abruzzo, dopo aver stabilito al comma 1 che il Presidente della Giunta, nella prima seduta del Consiglio regionale, si presenta per l'esposizione del programma, dispone al comma 2 che «Il programma e' approvato dal Consiglio regionale. Il voto contrario produce gli stessi effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia».

    L'Avvocatura dello Stato censura solo il comma 2 dell'art. 46 ed in particolare l'ultimo inciso, in quanto stabilirebbe una causa di scioglimento del Consiglio regionale non prevista dall'art. 126 Cost. Questa norma costituzionale, osserva il ricorrente, conterrebbe «una tassativa previsione dei casi in cui possono realizzarsi i presupposti di operativita' del meccanismo del simul stabunt simul cadent legato al sistema di elezione a suffragio universale e diretto».

    Inoltre, l'art. 46, comma 2, non sarebbe «coerente con la scelta istituzionale dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta di cui all'art. 43, comma 2, dello statuto (conforme alla previsione del quinto comma dell'art. 122 Cost.)», in quanto, stabilendo come «passaggio necessario ed indispensabile» la preventiva approvazione del programma, instaurerebbe «irragionevolmente e contraddittoriamente» tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che dovrebbe discendere dall'anzidetto sistema di elezione. In particolare, la difesa erariale si sofferma sulle differenze tra la mancata approvazione del programma di governo e «un giudizio eventuale e successivo su comportamenti, quale puo' essere l'approvazione di una mozione di sfiducia». La mancata approvazione del programma, infatti, escluderebbe sin dall'inizio la possibilita' per il Presidente e per la Giunta di «operare per l'attuazione del programma» e vanificherebbe «la legittimazione democratica» di cui il Presidente gode in virtu' dell'elezione a suffragio universale e diretto.

    Sempre ad avviso del ricorrente, la previsione di un'approvazione consiliare del programma condurrebbe a degli esiti contrastanti con quelli derivanti dalla previsione della maggioranza assoluta per l'approvazione della mozione di sfiducia. Infatti, mentre quest'ultima sarebbe finalizzata ad un «rafforzamento della stabilita' dell'esecutivo», l'approvazione consiliare del programma rappresenterebbe un «indebolimento della posizione del Presidente della Giunta, incompatibile con la sua investitura popolare».

    L'Avvocatura dello Stato aggiunge che sarebbe «evidente l'assurdo di richiedere, dopo l'investitura da parte del popolo, l'investitura da parte dei rappresentanti del popolo»; una siffatta previsione si risolverebbe, tra l'altro, in una «limitazione ed anzi in una vanificazione della sovranita' popolare».

    Per queste ragioni, il ricorrente ritiene che l'art. 46, comma 2, dello statuto si ponga in contrasto, oltre che con gli artt. 122 e 126 Cost., anche con l'art. 1 Cost. e con i fondamentali canoni di coerenza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

    1.4. - L'art. 47, comma 2, dello statuto de quo stabilisce che «l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio». Questa norma, ad avviso del ricorrente, sarebbe in contrasto con l'art. 126, terzo comma, Cost., la' dove dispone che l'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e non la sua decadenza automatica.

    L'Avvocatura dello Stato osserva che la norma statutaria in esame comporterebbe una limitazione dei poteri dell'esecutivo regionale. Nel caso di dimissioni, infatti, alla Giunta competerebbe una «valutazione sui tempi delle medesime e quindi dello scioglimento del Consiglio regionale» che, invece, verrebbe meno qualora fosse prevista la decadenza. Allo stesso modo, nel caso di decadenza, verrebbe meno la possibilita' da parte dell'esecutivo regionale di porre in essere nel frattempo atti ritenuti necessari ed indifferibili, «che non potrebbero in ogni caso sottrarsi alla verifica di legittimita' costituzionale».

    1.5. - Lo statuto della Regione Abruzzo istituisce, all'art. 78, il Collegio regionale per le garanzie statutarie, organo di consulenza della Regione, composto da cinque esperti. L'art. 79, il quale individua le funzioni del Collegio, stabilisce che esso «esprime pareri e rende valutazioni», tra l'altro, «sui rilievi di compatibilita' con lo statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quarto dei consiglieri» (art. 79, comma 1, lettera c).

    L'art. 79, comma 2, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dispone che «Il Consiglio regionale puo' deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio con motivata decisione».

    Ad avviso della difesa erariale la disposizione in parola sarebbe censurabile gia' solo per il fatto di avere un «significato tutt'altro che chiaro»; essa, inoltre, si presterebbe ad interpretazioni diverse tutte costituzionalmente illegittime. In particolare, osserva l'Avvocatura, non sarebbe chiaro se la «deliberazione legislativa» di cui all'art. 79, comma 1, lettera c), sia ancora da adottare e quindi il parere del Collegio intervenga su un progetto di legge o sia stata gia' adottata e dunque il parere abbia ad oggetto una legge gia' approvata.

    Inoltre, il ricorrente si chiede se la «motivata decisione» con la quale il Consiglio puo' deliberare in senso contrario al parere o alla valutazione del Collegio (art. 79, comma 2) consista in una «motivata delibera di approvazione della legge» o in una «motivata delibera di riapprovazione della legge» ovvero ancora in una «determinazione amministrativa del Consiglio regionale che preceda o accompagni la delibera legislativa di approvazione o di riapprovazione della legge o che addirittura segua ad una legge gia' definitivamente approvata come condizione della sua promulgazione».

    Secondo l'Avvocatura dello Stato e', invece, certo che sulla base delle disposizioni anzidette il Collegio regionale per le garanzie statutarie, «organo burocratico amministrativo estraneo al...

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