Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Citazione in appello - Notificazione al difensore non domiciliato, presso la cancelleria del giudice di primo grado - Denunciata lesione del contraddittorio - Omessa notificazione dell'ordinanza che promuove il giudizio di costituzionalita' a tutte le parti in caus...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), in combinato disposto con l'art. 330 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 14 settembre 2004 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Luigi Vassalli e Niki Hotel srl, iscritta al n. 1007 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 14 novembre 2004 la Corte d'appello di Milano - investita di un giudizio di appello da Luigi Vassalli nel procedimento civile dal medesimo introdotto in primo grado avanti al Tribunale di Milano contro la Niki Hotel srl e conclusosi con sentenza di rigetto della domanda - ha sollevato d'ufficio, per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di costituzionalita' del «combinato disposto» degli articoli 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), e 330 del codice di procedura civile «nella parte in cui prevedono che l'atto di citazione in appello sia validamente notificato al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del giudice di primo grado, ove quel procuratore, esercente fuori della circoscrizione di quel Tribunale, non abbia eletto domicilio nella sede di causa»;

che, secondo quanto riferisce il giudice rimettente, il Vassalli ha impugnato la sentenza l'ultimo giorno utile del cosiddetto termine lungo, decorso nella specie in difetto di notifica della stessa, e - in applicazione del combinato disposto delle due norme impugnate - ha notificato la citazione in appello presso la...

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