Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Difensore - Esercizio illimitato del diritto di revoca e della facolta' di rinuncia al mandato - Denunciata lesione del principio della ragionevole durata del processo, disparita' di trattamento in danno degli altri soggetti coinvolti nel processo - Questione di costit...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 108 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 19 marzo 2004 dal Tribunale di Salerno, nel procedimento penale a carico di Z.E. ed altri, iscritta al n. 832 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, secondo periodo, 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, «nella parte in cui consente un esercizio illimitato del diritto di revoca e della facolta' di rinuncia al mandato difensivo»;

che, a fondamento della questione dedotta, il Tribunale rimettente ha prospettato l'articolata vicenda processuale occorsa nel giudizio a quo e snodatasi nel corso di varie udienze, in occasione delle quali, a seguito di una pluralita' di nomine, revoche e rinunce difensive, si era determinata - anche per la concorrente presentazione di istanze di ricusazione - una sostanziale stasi della attivita' dibattimentale, giunta ormai all'epilogo della discussione, in ragione, pure (e da ultimo), di una richiesta di termine a difesa, formulata dal nuovo difensore di fiducia dell'imputato, a sua volta gia' designato quale difensore di ufficio del medesimo imputato, a seguito della revoca del precedente difensore fiduciario;

che, avuto riguardo alle vicissitudini subite dal procedimento, ed in considerazione del fatto che la richiesta di termine a difesa da ultimo formulata non puo' essere disattesa, alla luce della disciplina dettata dall'art. 108 del codice di rito, ne deriverebbe - secondo il Tribunale rimettente - che, «in mancanza di strumenti di sbarramento previsti dalla legge, la reiterazione di siffatta iniziativa finisce con l'esporre il processo penale ad una durata non prevedibile...

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