N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 2009

IL TRIBUNALE Letti gli atti, lette le note depositate dalle parti, sciogliendo la riserva assunta nel procedimento iscritto al n. 308/2001 Ruolo Gen. Cont., avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno da incidente automobilistico e vertente tra:

De Fusco Giancarlo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Buco, Alessandro Fastoso e Angelo Razzano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Sessa Aurunca (Caserta) al viale Trieste Residenza Augustea B/6, in virtu' di procura a margine della comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore attore, e Assicurazioni Generali S.p.a., in persona dei suoi legali rappresentanti rag. Adrian Bruno Trevisan e dott. Erminio Oscar Rigillo, nella qualita' di Impresa Designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv.

Pietro Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caianello alla via Russi n. 3, in virtu' di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione - convenuta, nonche' De Fusco Claudio, residente in Caianello alla via Ceraselle, n. 117 - convenuto contumacia, e Chiappiniello Armando, rappresentato e difeso dall'avv.

Maurizio Benedetti ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il sig. Chiappinello Umberto in Sessa Aurunca-Avezzano (Caserta) alla via Sorbello n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - chiamato in causa, nonche' Pineta Moto S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Ferraro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piedimonte Matese alla piazza del Carmine n. 1, giusto mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa, chiamata in causa, e Bucci Eolo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.

Raffaella Ferraro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piedimonte Matese alla piazza del Carmine n. 1, giusto mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa, chiamato in causa.

O s s e r v a Con atto di citazione ritualmente notificato il 31 marzo 2001, il sig. De Fusco Giancarlo esponeva che: 1) in data 12 maggio 1991, alle ore 14,30 circa, l'istante, quale terzo trasportato a bordo del motoveicolo targato NA 49068 condotto da De Fusco Claudio, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale avvenuto nel comune di Caianello, lungo la strada provinciale che collega i comuni di Caianello e Roccamonfina; 2) la responsabilita' del sinistro era da ascrivere alla elevata velocita' di crociera tenuta dal conducente della motocicletta, che perdeva cosi' il controllo del proprio veicolo andando a collidere con il furgone Fiat 242 targato CE 423291 condotto dal proprietario Antuono Mario, proveniente dall'opposto senso di marcia; 3) in seguito al sinistro all'attore veniva riscontrato uno stato di shock e di coma, nonche' la frattura esposta sovracondiloidea del femore sinistro nonche' la frattura dell'amicron e della testa omerale sinistri. Tanto premesso l'attore, assumendo che la esclusiva responsabilita' del sinistro era da attribuire al De Fusco Claudio e che il motoveicolo da questi condotto era privo di copertura assicurativa, come attestato dal rapporto redatto dai Carabinieri di Vairano Scalo, risultati vani i tentativi di bonario componimento promossi nell'arco del periodo compreso fra il 1991 ed il 2000, concludeva invocando la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di £ 350.000.000 o della maggiore o minor somma che risultera' in corso di causa.

Si costituiva la Assicurazioni Generali S.p.a., che, in via preliminare, richiamava l'obbligo gravante su controparte di dar prova di aver ottemperato all'obbligo di cui all'art. 22 della legge n. 990/1969 ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva della convenuta compagnia, stante l'assenza di prova che il veicolo danneggiante fosse sprovvisto di copertura assicurativa. Nel merito, contestava sia la ricostruzione del sinistro operata da parte attrice, assumendo che gravasse su quest'ultima l'onere di dar prova delle modalita' del sinistro e della responsabilita' del conducente del sprovvisto di copertura assicurativa, che la quantificazione dei danni operata nel libello introduttivo. In via subordinata, ove fosse accertata la responsabilita' anche solo parziale del De Fusco Claudio, la comparente proponeva azione di regresso nei suoi confronti, a norma dell'art. 29 della legge n. 990/1969. Tanto premesso, concludeva chiedendo che, in via preliminare, fosse dichiarata l'inammissibilita', l'improcedibilita', l'improponibilita' della domanda ed il difetto di legittimazione passiva, ed invocandone, nel merito, il rigetto, con vittoria di spese di lite.

Nel corso del giudizio, acclarato che il motoveicolo a bordo del quale viaggiava l'attore apparteneva al sig. Chiappinello Armando, il Tribunale disponeva la integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo.

Si costituiva il sig. Chiappinelli Armando che esponeva che il motoveicolo di sua proprieta', gia' targato CE 92934, telaio n.

5008805, era stato trafugato mentre si trovava all'interno dei locali della ditta Pineta Moto S.a.s. di Piedimonte Matese, il cui legale rappresentante all'epoca dei fatti era il sig. Bucci Eolo, il...

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