N. 165 ORDINANZA 28 aprile 2010 - 6 maggio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 aggiunto dall'art. 21 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto nel procedimento vertente tra G. C. e il Ministero dell'interno con ordinanza dell'11 giugno 2009, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

che, in particolare, la norma censurata violerebbe il suddetto parametro costituzionale 'nella parte in cui prevede che la condanna, con provvedimento irrevocabile, per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale, comporta in via automatica la revoca del permesso di soggiorno (e quindi, implicitamente ma in modo inequivoco, il diniego del suo rinnovo alla scadenza)';

che il giudizio a quo ha ad oggetto il ricorso avverso il provvedimento del Questore di Rovigo in data 5 gennaio 2009 di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto, per motivi di lavoro autonomo, da un cittadino senegalese che afferma di 'vivere in Italia dal 1989 e di aver conseguito il primo permesso di soggiorno nel 1990';

che il rimettente specifica che il provvedimento impugnato, nonostante richiami nelle premesse altri 'cinque...

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