N. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 aprile 2010

Il Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale n.

80188230587), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587) presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, contro la Regione Lombardia, (codice fiscale n. 80050050154) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera r) della legge Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 1° aprile 2010.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 8 febbraio 2010, n. 6 e' stata pubblicata la legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7, recante 'Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative'.

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 1, lett. r) e pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art.

127, comma 1, Cost. per i seguenti Motivi La legge della Regione Lombardia ha introdotto nuove disposizioni in materia di appalti pubblici, le quali, in particolare, disciplinano la materia del controllo sull'esecuzione del contratto, segnatamente del collaudo, in modo difforme rispetto alla normativa statale di riferimento, contenuta nel Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006.

L'art. 8 della legge regionale impugnata, che modifica la legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 in materia di 'attivita' contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria', detta, infatti, al primo comma, lett. r), una nuova disciplina del controllo sull'esecuzione del contratto, la quale aspira a sostituire il previgente art. 20 della citata legge n. 14/1997.

Nella specie, il novellato articolo 20, al comma 3, cosi' dispone:

'3. Per gli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 28 comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 163/2006, per le forniture dei beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, nonche' per i servizi di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformita' possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio'.

La norma, dunque, prevede una speciale procedura di controllo sull'esecuzione del contratto, disponendo che per gli appalti 'sotto soglia', relativi alla fornitura di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico ovvero di natura intellettuale, detto controllo possa consistere, in alternativa all'ordinario collaudo o alla verifica di conformita', in un - mero - 'attestato di regolare esecuzione' rilasciato dal RUP ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura.

, eccedono i limiti delle competenze regionali in materia di lavori pubblici. Esse, infatti, intervengono...

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