LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 5 - Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi. (14R00306)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 28 del 15 luglio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, dopo le parole: «deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11-ter» sono inserite le seguenti: «e in coerenza con la disciplina di cui alle norme di attuazione del piano territoriale paesaggistico regionale»;

  1. alla lettera b), dopo le parole: «privi di pregio intrinseco, anche» sono inserite le seguenti: «con riduzione o ampliamento degli sporti in misura non superiore a 30 centimetri,»;

  2. alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, incluse le micro centraline idroelettriche per autoconsumo, a servizio di singole utenze, di potenza nominale non superiore a 80 kilowatt»;

  3. alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con capacita' superiore ai 13 metri cubi e loro elementi accessori, quali recinzioni o altri manufatti di protezione, elementi antincendio, cartelli segnaletici o altri apparati di sicurezza»;

  4. alla lettera g), le parole: «interventi riguardanti edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate e ampliamenti del 20 per cento riguardanti gli» sono sostituite dalle seguenti: «interventi riguardanti ampliamenti del 20 per cento di edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate o ampliamenti del 20 per cento riguardanti»;

  5. alla lettera j), le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere e) e e-bis)»;

  6. la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) installazione su edifici di apparati tecnologici quali condizionatori, pompe di calore, contatori, misuratori o altri similari o impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori, ricevitori radioelettrici o altri similari purche' centralizzati in presenza di piu' unita' immobiliari;»;

  7. dopo la lettera p), come sostituita dalla lettera g), e' inserita la seguente: «p-bis) installazione su esistenti tralicci, pali o supporti in genere di impianti tecnologici quali parabole, antenne...

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