LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 2013, n. 11 - Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attivita' economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonche' agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione. (13R00427)

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, «Ordinamento dell'artigianato» 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e' cosi' sostituita: «a) meccatronico/meccatronica d'auto;». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Per l'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), e' riconosciuto come requisito professionale anche il diploma finale di un corso formativo per la stessa attivita' e successiva esperienza professionale. I contenuti e la durata del corso nonche' la durata dell'esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale.». 3. L'art. 27 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 27 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai seguenti impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

  1. impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;

  2. impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di refrigerazione di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, impianti di ventilazione ed aerazione dei locali, nonche' stufe e camini;

  3. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

  4. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e impianti di ventilazione ed aerazione dei locali;

  5. impianti di sollevamento di persone e di cose quali ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

  6. impianti di protezione antincendio. 2. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione, le disposizioni del presente capo si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura.». 4. Il comma 1 dell'art. 28 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e' cosi' sostituito: «1. Il settore dell'impiantistica comprende le seguenti...

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