REGOLAMENTO REGIONALE 5 ottobre 2009, n. 8 - Ulteriori modificazioni e integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8, 2 novembre 2006, n. 11, 22 maggio 2007, n. 4 e 21 maggio 2008, n. 4.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 46 del 14 ottobre 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazione all'art. 3

  1. Al comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) le parole:

    'ed individuale' e le parole: 'per la caccia in forma collettiva' sono soppresse.

  2. Al comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 34/1999 dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo: 'Il prelievo venatorio in forma individuale all'interno dei settori puo' avvenire solo nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.'.

    Art. 2

    Modificazione all'art. 8

  3. Il comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 34/1999 e' sostituito dal seguente:

    '2. Ciascuna squadra non puo' prendere possesso ne' di piu' settori contemporaneamente, ne' di piu' di due settori al giorno.'.

  4. I commi 3-bis e 4 dell'art. 8 del regolamento regionale n.

    34/1999 sono abrogati.

    Art. 3

    Modificazioni all'art. 9

  5. Il comma 1 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 34/1999 e' sostituito dal seguente:

    '1. Lungo le vie di accesso dei settori dove si svolgeranno le battute, devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili, indicanti anche la denominazione della squadra. Icartelli devono essere apposti:

    1. entro l'orario di inizio della giornata venatoria previsto dal Calendario venatorio, per le battute che si svolgono nella prima parte della giornata;

    2. non prima delle ore 11, ora solare, per le battute che si svolgono nella seconda parte della giornata.'.

  6. Al comma 4 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 34/1999 le parole: 'non puo' avvenire prima delle ore nove e trenta e' sono soppresse.

    Art. 4

    Modificazione all'art. 12

  7. Al comma 1 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 34/1999 il periodo: 'dell'art. 8 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n.

    19' e' sostituito dal seguente: 'dell'art. 6 del regolamento regionale 1° ottobre 2008, n. 6'.

    Art. 5

    Modificazione all'art. 13

  8. Al comma 1-ter dell'art. 13 del regolamento regionale n.

    34/1999 dopo le parole: 'praticare la caccia al cinghiale' sono inserite le seguenti parole: 'o decidere la sospensione per un determinato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT