DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 luglio 2009, n. 33 - Disposizioni per le opere edili antisismiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/I-II del 18 agosto 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1740 del 29 giugno 2009;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo d'applicazione 1. Le presenti disposizioni disciplinano i criteri di progettazione antisismica, le misure per il dimensionamento da applicare agli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevanti, nonche' i fattori di adempimento per ristrutturazioni. Sono escluse le costruzioni soggette a norme speciali, come le dighe.

  1. I comuni della provincia di Bolzano sono classificati come zona 4 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, compresi i nove comuni della Val Venosta elencati nell'allegato A).

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

    1. 'edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico' quelli, la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile;

    2. 'edifici ed opere infrastrutturali rilevanti' quelli che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

    3. 'nuove costruzioni', edifici ed opere infrastrutturali di cui alle lettere a) e b), per le quali alla data d'entrata in vigore delle presenti disposizioni non sono state rilasciate le relative concessioni edilizie ed autorizzazioni;

    4. 'fattori di adempimento': il fattore di adempimento descrive in che misura la struttura esistente e' in grado di soddisfare le verifichi di calcolo imposte dalle normative vigenti per le nuove strutture. Rappresenta quindi un fattore di riduzione dell'azione sismica da applicare sulle strutture esistenti;

    5. 'ristrutturazioni': ristrutturazioni totali con intervento determinante sulla struttura statica.

    Art. 3

    Disposizioni per la progettazione 1. Le nuove costruzioni di cui all'art. 2 sono soggette all'obbligo della progettazione antisismica, rispondente ai nuovi criteri progettuali approvati con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 recante 'Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni'.

  2. I comuni di cui all'allegato A) presentano una maggiore pericolosita' sismica. In questi non si applicano le regole semplificate di progettazione e verifica sismica previste al capitolo 7 del decreto ministeriale di cui al comma 1, per i siti ricadenti in zona 4.

  3. Per le ristrutturazioni e' stabilito per...

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