LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 19 - Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 186 del 4 novembre 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione del Parco regionale, finalita' e obiettivi gestionali 1. Con la presente legge e' istituito il Parco regionale fluviale del Trebbia. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza,

Rivergaro, Rottofreno ed e' individuato dalla carta allegata alla presente legge.

  1. Le finalita' istitutive del Parco sono:

    1. conservazione della biodiversita', attraverso la tutela dell'insieme delle specie animali e vegetali, dei sistemi ecologici e degli habitat naturali e innaturali;

    2. tutela e ricostituzione degli equilibri idraulici e dei sistemi idrogeologici;

    3. tutela e riqualificazioni del paesaggio e dei valori storico-culturali del territorio;

    4. recupero di aree marginali e di ambienti degradati;

    5. applicazione di metodi di gestione o di restauro ad ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali;

    6. qualificazione e promozione delle attivita' economiche e dell'occupazione locale basate su un uso sostenibile delle risorse naturali;

    7. realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla presenza e all'evoluzione degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali, della vita e dell'attivita' dell'uomo nel loro sviluppo storico;

    8. valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attivita' culturali, educative del tempo libero collegate alla fruizione ambientale sostenibile.

  2. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:

    1. la ricerca scientifica in campo naturalistico, in particolare quella connessa alla conoscenza del patrimonio naturale, e la ricerca scientifica in campo storico ed archeologico;

    2. il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegerazionali ed allo stato di conservazione delle specie animali e vegetali;

    3. la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio del Parco;

    4. il recupero dell'alveo del fiume e delle sue pertinenze ad una condizione di naturalita' e funzionalita' ecologica;

    5. la tutela e la valorizzazione delle emergenze ambientali attraverso il mantenimento o il recupero delle attivita' tradizionali controllate e la promozione delle attivita' agricole eco-compatibili, tipiche e di qualita';

    6. il monitoraggio costante delle popolazioni di fauna, con particolare riferimento alle specie potenzialmente dannose per l'agricoltura, per attuare sistemi per la prevenzione e la minimizzazione dei danni alle colture e per programmare gli eventuali interventi di controllo e contenimento numerico volti ad attenuare gli effetti delle popolazioni selvatiche sulle colture;

    7. la razionalizzazione dell'attivita' estrattiva e la riqualificazione degli ambiti interessaci dalle coltivazioni di cava, dagli impianti di trasformazione e dalla viabilita' di servizio, al fine di recuperare progressivamente all'originaria naturalita' le fasce di pertinenza fluviale;

    8. la riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica dei luoghi degradati o dismessi da precedenti attivita';

    9. la promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni residenti;

    10. la promozione della conoscenza della ricca e particolare storia naturale e antropica del fiume Trebbia e del territorio circostante, come elemento centrale delle politiche pubbliche e della fruizione diffusa;

    11. la realizzazione di strutture per la divulgazione, l'informazione e l'educazione ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai visitatori;

    12. la realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione responsabile e sostenibile;

    13. la promozione di specifici accordi tra l'Ente di gestione e gli altri Enti locali al fine della semplificazione delle procedure autorizzative in particolare per le attivita' delle aziende agricole presenti all'interno del territorio del Parco, ivi compresa la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CE del Consiglio delll'11 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

    Art. 2

    Strumenti di pianificazione e di attuazione 1. Il Piano territoriale del Parco e' disciplinato ai sensi delle relative disposizioni della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000).

  3. In particolare, costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi della legge regionale n. 6 del 2005:

    1. gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;

    2. il Regolamento del Parco;

    3. il Programma triennale di tutela e valorizzazione.

    Art. 3

    Ente di gestione 1. L'Ente di gestione del Parco e' un Consorzio obbligatorio costituito tra la Provincia di Piacenza, i Comuni di Calendasco,

    Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro e Rottofreno. Al Consorzio possono aderire eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005.

  4. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di gestione sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Piacenza.

  5. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l'attivita' dell'Ente di gestione si applicano le norme della legge regionale n. 6 del 2005.

    Art. 4

    Zonizzazione 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, l'area del Parco, individuata nella carta allegata alla presente legge, viene suddivisa in tre zone:

    1. Zona B, di protezione generale area ad elevata naturalita', non sempre in equilibrio a causa degli usi plurimi delle risorse naturali, articola in due sottozone:

  6. B1, area del sistema fluviale: comprende alveo e pertinenze del fiume Trebbia con ampio greto fluviale impostato sulla conoide del fiume con alveo attivo a rami anastomizzati; presenza di pozze e raschi, di terrazzi fluviali del greto consolidato, di foreste riparie, e delle morfologie tipiche delle confluenze nel fiume Po, con porzione di alveo a sabbioni; ospita numerosi habitat d'interesse comunitario; forme vegetazionali degli alvei fluviali;

    arbustiva pioniera e legnosa, erbacea, nitrofila annuale; vegetazione pioniera a sedum, praterie semiaride, formazioni riparie a pioppi e salici e lembi di ontaneti; la fauna ittica e' caratterizzata da specie d'interesse comunitario e localmente rare, e' sito di nidificazione, svernamento e rotta migratoria per avifauna di interesse conservazionistico (comunitario, regionale e locale) legata agli ambienti dei prati aridi, dei greti arbustati fluviali e delle zone umide temporanee;

  7. B2, area del bosco di Croara: bosco maturo di latifoglie mesofile, ricadente nell'ambito del Physospermo-Quercetum petraeae, condizione relittuale nella fascia pedecollinare regionale; presenza di radure intercluse nel bosco;

    1. Zona C, di protezione e di valorizzazione...

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