DECRETO 4 giugno 2012 - Riconoscimento, al sig. Romby Federich, di titolo professionale estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06675)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Vista l'istanza di Romby Federich, nato il 27.2.1984 a Cagliari, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente e' in possesso dei titoli accademici Laurea in Scienze giuridiche in data 7.7.2006 e la Laurea specialistica in Giurisprudenza in data 30.6.2009 presso l'Universita' degli Studi di Cagliari;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari in data 14.11.2011;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogado de Madrid» in data 24.10.2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola...

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