DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 febbraio 2012, n. 48 - Regolamento recante la definizione di criteri e modalita' per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 7 marzo 2012 n. 10)

IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali) e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 11, comma 1, della citata legge regionale 27/1999, cosi' come modificato dall'articolo 3, comma 23, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, il quale prevede che 'L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Agenzie per lo Sviluppo dei Distretti Industriali (ASDI) i finanziamenti relativi agli interventi prioritari proposti dalle ASDI medesime e contenuti nei Programmi di sviluppo adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7, secondo modalita' da stabilirsi con regolamento di attuazione e in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato';

Visto lo schema del 'Regolamento recante la definizione di criteri e modalita' per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali)', predisposto dalla Direzione centrale attivita' produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale;

Considerato che l'emanazione del regolamento in questione soddisfa, tra l'altro, quanto evidenziato dalla Corte dei Conti,

Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. FVG/196/2010/FRG del 2 luglio 2010, in merito alla necessaria predeterminazione con legge o regolamento dei criteri e delle modalita' per la concessione degli incentivi, come riportato nella circolare n. 5 del 14 febbraio 2011 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione;

Ritenuto di emanare il 'Regolamento recante la definizione di criteri e modalita' per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali)';

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2012, n. 251;

Decreta:

  1. E' emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il 'Regolamento recante la definizione di criteri e modalita' per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di 7 marzo 2012 sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali)', nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Tondo

Allegato

Regolamento recante la definizione di criteri e modalita' per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (per lo sviluppo dei distretti industriali).

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, nel perseguimento delle finalita' di rafforzamento della competitivita' dei distretti industriali di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali), definisce i criteri e le modalita' per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo adottati dalle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 27/1999.

Art. 2.

Definizioni 1.Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

  1. spese di personale interno: rientrano in questa categoria i costi relativi al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto o contratto di lavoro interinale;

  2. spese di personale esterno e servizi di consulenza:

    rientrano in questa categoria i costi riconducibili a prestazioni d'opera occasionale, prestazioni professionali, a fronte delle quali siano presentate fatture o ricevute per il compenso pattuito;

  3. spese per materiali e forniture: rientrano in questa categoria i costi relativi a beni che esauriscano la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento dell'intervento finanziato;

  4. spese per viaggi, pernottamenti e pasti: rientrano in questa categoria i costi dei viaggi per partecipazioni a riunioni, comitati, seminari, azioni informative, di pubblicizzazione dei progetti, manifestazioni fieristiche;

  5. spese per la realizzazione di incontri, convegni e seminari:

    rientrano in questa categoria i costi sostenuti per l'organizzazione e la realizzazione di convegni o seminari. Detti costi riguardano a titolo esemplificativo intervento del relatore, traduzioni, affitto sala ed equipaggiamenti, interpretariato, inviti (realizzazione e spedizione) ed eventuali coffee break e buffet;

  6. spese per pubblicita' ed altre attivita' di divulgazione:

    rientrano in questa categoria a titolo esemplificativo i costi per spazi informativi sui mass media, conferenze stampa, pubblicazioni riguardanti conferenze e seminari, pubblicazioni inerenti all'intervento, brochure contenenti informazioni generali sull'intervento, video presentazioni sulle attivita' svolte;

  7. spese generali supplementari: rientrano in questa categoria i costi pagati a fornitori esterni, a titolo esemplificativo, per spese postali e telefoniche, fax, fotocopie, beni di consumo, cancelleria;

  8. spese per l'acquisto di beni immobili: rientrano in questa categoria costi sostenuti per l'acquisto di beni immobili, secondo le finalita' istituzionali del soggetto beneficiario;

  9. variazioni sostanziali all'intervento prioritario: sono modifiche dell'intervento rispetto agli obiettivi ed ai risultati attesi indicati in sede di programma di sviluppo;

  10. variazioni non sostanziali all'intervento prioritario: sono tutte le modifiche non comprese al punto precedente, oltre alla rideterminazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dell'intervento.

    Art. 3.

    Soggetti beneficiari 1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 27/1999, beneficiari dei contributi sono le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), relativamente agli interventi proposti come prioritari dalle stesse e contenuti nei Programmi di sviluppo adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d) ed in conformita' all'articolo 7 della medesima legge.

    Art. 4.

    Iniziative finanziabili 1. Sono...

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