LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 2012, n. 8 - Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU) e disposizioni sul catasto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n- 17-II del 24 aprile 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Potesta' regolamentare del comune in materia di imposta municipale propria 1. In aggiunta alle prerogative previste dalla legge statale, i comuni sono autorizzati ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto d'autonomia), a prevedere con proprio regolamento, tenuto conto del principio di fondo di applicare la stessa aliquota per attivita' uguali e/o simili, le seguenti agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU):

  1. agevolazioni consistenti in un'aliquota ridotta fino allo 0,4 per cento per le abitazioni locate in cui il locatario abbia stabilito la propria residenza anagrafica;

  2. agevolazioni per le abitazioni concesse in uso gratuito dal contribuente a parenti in linea retta di qualsiasi grado o collaterale entro il secondo grado qualora vi abbiano stabilito la residenza anagrafica;

  3. agevolazioni per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche;

  4. agevolazioni per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui alle lettere b), c), d), g) ed i), ad eccezione delle cooperative agricole e i loro consorzi, del comma 3-bis dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, e successive modifiche;

  5. agevolazioni per i fabbricati destinati ad attivita' economiche in aggiunta a quelli di cui alla lettera d), per esempio per i fabbricati destinati all'attivita' produttiva ai sensi dell'art. 75, comma 2, lettera d), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e situati in aree strutturalmente deboli ovvero, a prescindere da dove si trovano, qualora in detti fabbricati venga esercitata un'attivita' tradizionale. L'elenco delle aree strutturalmente deboli nonche' delle attivita' tradizionali per cui trovano applicazione queste agevolazioni e' contenuto nella deliberazione della Giunta provinciale 10 dicembre 2010, n. 2218;

  6. agevolazioni, consistenti in detrazioni d'imposta, per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali abitate dal soggetto passivo o dai suoi familiari con disabilita' gravi ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

  7. agevolazioni, consistenti nell'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le...

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