REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2012, n. 4 - Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 17 giugno 2009, n. 6 (Regolamento di attuazione dell'articolo 6, commi 4 e 9 «Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali» della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese)).

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 13 del 28 marzo 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1 Modificazioni all'art. 1

  1. Al comma 1 dell'art. 1 del regolamento regionale 17 giugno 2009, n. 6 (Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 4 e 9 'Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali' della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese)), le parole: 'commi 1 e 6' sono sostituite dalle seguenti: 'commi 1, 6 e 6-bis'.

  2. Al comma 2 dell'art. 1 del r.r. 6/2009, le parole: 'commi 1 e 6' sono sostituite dalle seguenti: 'commi 1, 6 e 6-bis'.

  3. Al comma 3 dell'art. 1 del r.r. 6/2009, le parole: 'commi 1 e 6' sono sostituite dalle seguenti: 'commi 1, 6 e 6-bis'.

    Art. 2 Integrazioni all'art. 2

  4. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del r.r. 6/2009 e' aggiunto il seguente:

    '2-bis. Sono ammessi a godere del beneficio previsto dall'art. 6, comma 6-bis della legge regionale 4/2009 i lavoratori di cui al presente articolo nonche' i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico che, pur avendo maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo a partire dal 1° gennaio 2011, hanno maturato un credito complessivo dall'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio. Il godimento del beneficio e' subordinato alla cessione pro solvendo del credito derivante dal trattamento di fine rapporto (TFR) del lavoratore fino alla concorrenza dell'importo concesso e, in ogni caso, all'accertamento definitivo del merito del credito da parte dell'Istituto bancario mutuante.'.

  5. Dopo il comma 3 dell'art. 2 del r.r. 6/2009, e' aggiunto il seguente:

    '3-bis. Per accedere al beneficio previsto all'art. 6, comma 6-bis della legge regionale 4/2009, i lavoratori di cui al presente regolamento devono essere residenti o domiciliati nella Regione.'.

    Art. 3 Integrazione all'art. 5

  6. Dopo il comma 3 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 6/2009, e' aggiunto il seguente:

    '3-bis. L'anticipazione delle mensilita' di cui all'art. 6, comma 6-bis della legge regionale 4/2009 puo' essere richiesta una sola volta per un periodo da dodici mesi a ventiquattro mesi e con possibilita' di riscatto...

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