DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21 - Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l''attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonche'' l''attuazione della direttiva 2008/103/CE. (11G0059)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Vista la direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato;

Vista la decisione 2009/603/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformita' della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Preso atto che la competente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva

91/157/CEE

1. All'articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole: «dell'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6».

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, dopo le parole: «che non soddisfano i requisiti del presente decreto» sono inserite le seguenti: «successivamente alla data di cui al comma 2».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresi' a stabilire le modalita' di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalita' di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

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4. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e' sostituito dal seguente:

Art. 7 (Raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli). - 1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tale fine, possono:

a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi;

b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli.

2. L'attivita' di raccolta di pile e accumulatori industriali e di pile e accumulatori per veicoli puo' essere svolta anche da terzi indipendenti, purche' senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente.

3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.

4. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli e' obbligato al loro conferimento ai soggetti che raccolgono detti rifiuti ai sensi del comma 1, a meno che la raccolta venga effettuata in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

5. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta di pile ed accumulatori per veicoli allestiti dai soggetti di cui al comma 1, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.

6. Per i fini di cui al presente articolo i produttori di pile ed accumulatori per veicoli possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di accumulatori per veicoli e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresi' a stabilire le modalita' di ristoro degli oneri per la raccolta degli accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalita' di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I soggetti di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

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5. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1 dopo le parole: «la percentuale di raccolta delle pile e degli accumulatori» e' inserita la seguente: «portatili»;

  2. al comma 3 le parole: «risultanti dal registro di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'immesso sul mercato trasmessi dai produttori ai sensi dell'articolo 15, comma 3».

    6. All'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

  3. le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio,»;

  4. la parola: «categorie» e' sostituita dalla seguente: «tipologie»;

  5. le parole: «di cui all'allegato III, punto 3, lettera b).» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato II, parte B.».

    7. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

  6. le parole: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato di vigilanza e controllo di cui al presente decreto, sono definiti i criteri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 definisce le modalita'»;

  7. e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette modalita' sono approvate dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19.».

    8. All'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

  8. il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;

  9. al comma 2, dopo le parole: «dall'allegato III,» sono inserite le seguenti: «parte A,» e l'ultimo periodo e' soppresso;

  10. al comma 4, la parola: «annuale» e' soppressa;

  11. al comma 5, le parole: «Ai fini delle» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della» e le parole: «e dei sistemi collettivi operativi» sono soppresse.

    9. L'articolo 15 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e' sostituito dal seguente:

    Art. 15 (Gestione del registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio). - 1. Il registro di cui all'articolo 14, gli elenchi di cui al comma 2 e i dati di cui al comma 3 sono detenuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma 2 e al comma 3.

    2. I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori si iscrivono presso le camere di commercio, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte B. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 5...

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