N. 150 SENTENZA 26 - 29 aprile 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, 4, 13 e 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n.

45 (Norme in materia sanitaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 27 febbraio 2009, depositato in cancelleria il 9 marzo 2009 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Luigi Volpe per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 27 febbraio 2009 e depositato il successivo 9 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 51, 65, 97, 117, commi primo, secondo, lettere m), p) e s), e terzo, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. l, comma 1, 3, 4, 13 e 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria).

1.1. - Il ricorrente, in primo luogo, censura l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 45 del 2008, che, intervenendo sul comma 40 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), cosi' come modificato dall'art. 5 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1, e dall'art. 11 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19, dopo le parole 'all'attivita' di ricerca', ha introdotto un ulteriore periodo ai sensi del quale 'il personale medico, in servizio presso le unita' operative di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza delle aziende sanitarie, assunto a tempo determinato, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale), accede al processo di stabilizzazione qualora in possesso di uno dei requisiti sopra indicati'.

Secondo il ricorrente, tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), che esclude l'applicabilita' delle procedure di stabilizzazione a favore del personale dirigente.

Il ricorrente assume che, costituendo la citata disposizione statale norma di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la previsione regionale violi l'art. 117, comma terzo,

Cost.

La violazione di tale ultima norma deriverebbe, inoltre, dalla circostanza che l'accesso alle procedure di stabilizzazione viene disposto 'in deroga a quanto previsto dal d.P.R. n. 483/1997' e quindi, per cio' che riguarda la dirigenza sanitaria, senza il necessario filtro del concorso pubblico per titoli ed esami previsto dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale, a sua volta, costituisce, sempre secondo il ricorrente, per espressa volonta' del legislatore (manifestata dal disposto dell'art. 19 del medesimo d.lgs. n. 502 del 1992) normativa di principio in materia di tutela della salute ai fini dell'art. 117, comma terzo, Cost.

La norma censurata sembra all'Avvocatura dello Stato essere anche in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, nonche' con il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.. Al riguardo, vengono richiamati, in particolare, i principi espressi da Corte costituzionale nella sentenza n. 81 del 2006.

1.2. - Il ricorrente censura, altresi', l'art. 3 della medesima legge regionale n. 45 del 2008, nella parte in cui esclude dal regime dell'autorizzazione, di cui all'art. 5 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), 'lo studio medico privato o studio odontoiatrico privato, organizzato in forma singola o associata, in quanto studio professionale o gabinetto medico non aperto al pubblico'.

L'Avvocatura dello Stato rileva che tale previsione eccede la competenza regionale concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute dall'art. 117, comma terzo, Cost., assumendo, in particolare, che l'art. 3 della citata legge regionale contrasti con il principio fondamentale espresso dagli articoli 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo i quali tutti gli studi medici e odontoiatrici, per la peculiarita' dell'attivita' posta in essere e comunque ove debbano essere erogate 'prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche di particolare complessita' che comportino un rischio per la sicurezza del paziente', devono essere autorizzati previa verifica del possesso dei requisiti fissati con il d.P.R. 14 gennaio 1997 recante 'Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private (previsioni rilevanti relative agli ambulatori)' - emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome.

Secondo il ricorrente, il rispetto delle prescrizioni richiamate dalla normativa nazionale e' indispensabile per assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualita' delle prestazioni in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assume preminente interesse per assicurare l'idoneita' e la sicurezza delle cure.

Inoltre, ad avviso del ricorrente, la norma censurata sarebbe in contrasto anche con gli artt. 3 e 41 Cost.

1.3. - Quanto all'art. 4 della legge regionale n. 45 del 2008, l'Avvocatura dello Stato ritiene che tale disposizione - stabilendo che 'i dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato presso gli uffici a staff della direzione generale funzionalmente dipendenti dalle direzioni sanitarie delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS pubblici ovvero in servizio presso le direzioni sanitarie di presidio ospedaliero da almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, a domanda, nelle direzioni sanitarie con la disciplina 'Direzione medica di presidio ospedaliero'' - esuli dalla competenza regionale concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute dall'art. 117, comma terzo, Cost.

La disposizione impugnata, infatti, nel prevedere genericamente l'inquadramento nelle direzioni sanitarie di dirigenti medici che svolgono attivita' di staff presso direzioni generali senza alcuna specificazione circa la necessita' che vi sia corrispondenza (ovvero equipollenza o affinita') tra le specializzazioni acquisite dai medici e quelle richieste per operare nelle direzioni sanitarie, viola il principio generale in materia di tutela della salute di cui dall'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 - come specificato dall'art. 24 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), e dall'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) quadriennio 1998-2001 dell'Area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale per la dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 - in base al quale l'inquadramento del dirigente medico nelle direzioni sanitarie ha come presupposto imprescindibile, oltre alla laurea in medicina e chirurgia, la specializzazione nella disciplina di riferimento.

Il ricorrente sottolinea ancora che l'art. 4 della legge regionale n. 45 del 2008 contrasta con i principi di eguaglianza e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonche' con la garanzia dei livelli essenziali di assistenza previsti dall'art. 117, comma secondo, lettera m), Cost., specificando che, in particolare, la disposizione impugnata viola i principi di uguaglianza e di parita' di trattamento sia nei confronti degli operatori (differenziando i medici destinatari della disposizione in esame rispetto agli altri medici della stessa e delle altre Regioni), sia nei confronti dei cittadini pugliesi che, diversamente dagli altri cittadini italiani, non hanno la sicurezza di poter essere curati dai medici specializzati nella disciplina richiesta.

1.4. - Il Governo denuncia, anche, l'incostituzionalita' dell'art. 13 della legge regionale pugliese - ai sensi del quale 'i componenti, a qualsiasi titolo, ivi compresi i segretari, delle commissioni per l'accertamento della invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono incompatibili con tali funzioni qualora detengano cariche elettive politiche o si candidino per conseguirle' - per violazione degli artt. 65 e 117, comma secondo, lettere m) e

p), Cost.

L'Avvocatura dello Stato rileva l'illegittimita' della previsione nella parte in cui, con l'utilizzo dell'espressione onnicomprensiva 'cariche elettive...

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