N. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 marzo 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato, difeso e assistito ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' legalmente domiciliato contro la Regione Veneto in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 5, recante:

'Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprieta' e alla gestione d'impresa' art. 3, comma 1, comma 2, lett. c) e comma 3; art. 4, comma 1 e comma 1, lett. b) (B.U.R. n. 8 del 26 gennaio 2010).

La legge regionale n. 5 del 22 gennaio 2010 - con la quale sono state dettate norme per favorire e sostenere la partecipazione dei lavoratori dipendenti di societa' di capitali, di societa' di persone e di imprese individuali alla gestione delle imprese stesse e alla determinazione dei relativi obiettivi - presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale.

In particolare, l'art. 3, rubricato 'Agevolazioni per i lavoratori' stabilisce che 'la Giunta regionale concede agevolazioni e/o finanziamenti' ai predetti destinatari, specificando al comma 2, lettera c) che e' in facolta' della medesima Giunta regionale 'concedere esenzioni o riduzioni di tributi... per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale'.

Il successivo comma 3 dispone, poi, che le suddette misure agevolative 'sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente previste da norme nazionali'. Tutte le esenzioni sono quindi concesse, a norma del comma 1 dell'art. 3, dalla Giunta regionale.

Di tenore analogo sono le disposizioni contenute all'art. 4, rubricato 'agevolazioni per le imprese', che stabilisce, al comma 1, che la Giunta regionale concede una serie di misure agevolative alle imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprieta' e alla gestione dell'impresa, tra cui (lettera b) 'esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale'.

Entrambi gli articoli all'esame sono illegittimi, sia per l'attribuzione della competenza a concedere agevolazioni fiscali alla Giunta regionale anziche' al Consiglio regionale, sia per la indeterminatezza e l'ampiezza dei rispettivi ambiti di applicazione, in quanto non vengono specificate ne' la natura - regolamentare o meramente amministrativa - del...

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