N. 113 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 2009

IL GIUDICE DI PACE Premesso in fatto Con atto del 7 settembre 2009, la Procura della Repubblica di Orvieto autorizzava la citazione a giudizio dinanzi al Giudice di pace di Citta' della Pieve del Sig. Ike Kennet, imputato del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, come introdotto dalla legge n. 94/2009;

Che, all'udienza del 9 dicembre 2009, il Giudice di pace di Citta' della Pieve riteneva che l'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, come introdotto dalla legge n. 94/2009 presentasse profili di legittimita' costituzionale;

Considerato in diritto La condotta dell'ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello stato presenta, a parere del Giudicante, vari profili di illegittimita' costituzionale, che devono essere vagliati dalla Corte costituzionale.

Innanzitutto, essa si sovrappone con la misura amministrativa dell'espulsione ed e', in realta', collegata a detto fine, sicche' il reato sembra apparire in contrasto con il principio di ragionevolezza e con il principio di proporzionalita' e di offensivita' in violazione degli arttt. 2, 3, 13, 25, comma 2 e 3, e 27 Cost.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 78 del 2007, ha affermato che 'il mancato possesso del titolo abilitativo alla permanenza nello Stato, da parte dello straniero non puo' considerarsi reato, in quanto non e' di per se' idoneo a produrre una particolare pericolosita' sociale; la mera condizione di clandestino non puo' considerarsi idonea a porre seriamente in pericolo la sicurezza pubblica', aggiungendo che, in quella normativa come nella contravvenzione in esame, 'vengono ... ad essere irragionevolmente accumunate situazioni soggettive assai eterogenee quali ad esempio quella dello straniero entrato clandestinamente nel territorio dello Stato (per commettere un reato) e quella dello straniero che abbia semplicemente omesso di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno' e quella di chi, in Italia, lavori seppure non sia munito di permesso di soggiorno per svariate ragioni. Infatti, la punizione di comnportamenti innocui sotto il profilo dell'offensivita' sarebbe in contrasto con il principio c. d. del doppio binario, in base al quale le misure di sicurezza sono destinate a contrastare i soggetti socialmente pericolosi, mentre l'inflizione di una pena corrisponde ad una serie di finalita', non limitate alla prevenzione generale e speciale.

Ed invero, la locuzione 'fatto commesso' di cui al secondo comma dell'art. 25 Cost., strettamente collegata con l'art. 27 Cost., il quale, al primo comma, sancisce il carattere personale della responsabilita' penale, prevedendo 'un limite strutturale dell'illecito penale' ed imponendo il ricorso a differenti sanzioni, civili o amministrative, per realizzare esigenze di tutela incompatibili con quella di colpevolezza, al terzo comma attribuisce...

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