N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 marzo 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente in carica pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, recante 'Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale d.lgs.

n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007', pubblicata nel B.U.R. n. 2 del 19 gennaio 2010, ed in particolare degli articoli 7 e 8 e dell'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (PIEAR), nei limiti indicati nel presente ricorso.

La legge regionale in epigrafe reca norme in materia di energia ed approva il Piano di indirizzo energetico ambientale, che ne costituisce parte integrante, e ne disciplina gli effetti conseguenti. La legge detta, inoltre, ulteriori norme in materia ambientale, che modificano la 1.r. n. 47/1998, contenente la disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente, recano disposizioni concernenti l'energia nucleare.

Ritenendo che la legge in questione e, in particolare, gli artt.

7 e 8 e l'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (PIEAR) si pongano in contrasto con la Costituzione, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 febbraio 2010, ne ha deliberato l'impugnazione dinanzi a codesta ecc.ma Corte. Impugnazione che viene proposta con il presente ricorso per i seguenti M o t i v i I - In relazione all'art. 7, comma 1, lettera c), punto 25, della l.r. in epigrafe: Violazione dell'art. 117, Cost., sotto vari profili.

L'art. 7, comma 1, lettere c) e d), della l.r. in questione - al fine di garantire 'opportune forme di coordinamento' tra i procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione unica, per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione degli impianti predetti, nonche' per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi con quanto stabilito dalla legge regionale n. 47/1998 sulla valutazione d'impatto ambientale (VIA) - modifica gli allegati A e B di quest'ultima legge, in relazione ad alcune tipologie di progetti che devono essere sottoposti alla VIA.

In particolare con le disposizioni di cui alla lettera c) vengono menzionati all'allegato A della citata 1.r. n. 47/1998, '25. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW.

Soglia in aree naturali protette 0,5 MW'.

Tale previsione contrasta con quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), nel testo attualmente in vigore, che, all'Allegato III alla Parte I, punto c-bis), prevede la necessita' di VIA senza alcuna previsione di soglie minime di potenza installata, per la tipologia degli 'Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale e' prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali.'.

Pertanto, mentre la legge regionale consente la realizzazione, in assenza di VIA, di impianti al di sotto delle soglie stabilite, la normativa statale di riferimento sopra citata, non facendo riferimento ad alcuna soglia, comporta l'obbligatorieta' di sottoporre alle relative procedure in materia di VIA tutti gli interventi e quindi anche quelli al di sotto delle soglie recate dalla legge regionale in questione.

La norma regionale, quindi, dettando disposizioni in contrasto con la normativa nazionale vigente, di derivazione comunitaria, viola gli standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente, in violazione sia dell'art. 117, comma 1 Cost., che obbliga il legislatore regionale al il rispetto dei vincoli comunitari, sia dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., ai sensi del quale spetta allo Stato la legislazione esclusiva in materia di 'tutela dell'ambiente e dell'ecosistema'.

  1. - In relazione all'art. 8 della 1.r. in epigrafe: II.1.

Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. d), e), h), s), nonche' dell'art. 120, primo comma, della Costituzione e dei principi di sussidiarieta', leale collaborazione e ragionevolezza.

L'art. 8, della 1.r. Basilicata n. 1/2010 stabilisce quanto segue: 'In ossequio ai principi di sussidiarieta', ragionevolezza e leale collaborazione, in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione Basilicata, nel territorio lucano non possono essere installati impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, ne' depositi di materiali e rifiuti radioattivi' Dunque la norma citata vieta, in linea generale e 'in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione', l'installazione nel territorio regionale:

a) di impianti di produzione di energia nucleare;

b) di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare;

c) di impianti di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;

d) di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.

Come la giurisprudenza di codesta Corte ha precisato in varie occasioni, con riguardo ai depositi di rifiuti e materiali radioattivi, l'intervento del legislatore regionale volto a vietarne o limitarne la presenza sul territorio regionale viola la competenza esclusiva attribuita allo...

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