LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 15 - Interventi per il trasporto ferroviario delle merci.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 182 del 4 novembre 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' l. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di attivare interventi nel settore del trasporto delle merci in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e ragionale, con le seguenti finalita':

  1. riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sviluppando il trasporto ferroviario intermodale e tradizionale;

  2. ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

  3. per trasporto intermodale a treno completo si intende il trasporto di merci che utilizza piu' modalita' in una sola operazione di spedizione, caricando unita' di contenimento intermodali (container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;

  4. per trasporto tradizionale a treno completo si intende il trasporto ferroviario di merci che si avvale dell' utilizzo di carri tradizionali (carri coperti, pianali. ad alte sponde, a tramoggia, a tetto apribile e altre tipologie di uso corrente) per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;

  5. per traffico tradizionale diffuso si intende il trasporto a collettame e a carro diffuso, effettuato assemblando e organizzando la spedizione di carri tradizionali di diversi utenti del servizio ferroviario;

  6. per autostrada viaggiante si intende il trasporto di veicoli stradali completi, motrice e semirimorchio con conducente, mediante carri ferroviari a pianale ribassato per tutta la loro lunghezza;

  7. per impresa logistica si intende qualsiasi impresa pubblica o privata che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto tradizionale o interzonale, marittimo o terrestre, o multimodale, disponendo di mezzi propri per almeno una di tali modalita', organizzaziondo pacchetti completi di trasporlo ed acquisendo i servizi logistici necessari;

  8. per traffico aggiuntivo, o servizio aggiuntivo, rispetto all'annualita' precedente si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti e di nuovi servizi di trasporlo ferroviarie su tragitti esistenti, rispetto all'esercizio precedente;

  9. per costi esteri, del traffico merci su strada si intendono i costi specifici dovuti all'inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre...

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