N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 marzo 2010

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 316 del 15 marzo 2010, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall' Avv. Lucia Bora dell'Avvocatura della Regione Toscana, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Italia n. 102, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pasquale Mosca.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010 n. 29 'Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010.

L'art. 1 impugnato contiene l'interpretazione autentica degli artt. 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, stabilendo che il rispetto dei termini orari di' presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati muniti della prescritta documentazione abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale; la presenza puo' essere provata con ogni mezzo idoneo.

Le firme poi si considerano valide anche se l' autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'art. 21 comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000, purche' i dati siano desumibili da altri elementi presenti nella documentazione prodotta, fermo restando che le irregolarita' meramente formali - quali la mancanza o la non leggibilita' del timbro dell'autorita' autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonche' dell'indicazione dell'autorita' autenticante se autorizzata - non inficiano la regolarita' dell'autenticazione stessa.

La norma prosegue poi stabilendo che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso ufficio e che contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati o di singoli candidati puo' essere presentato ricorso all'Ufficio centrale regionale entro ventiquattro ore dalla comunicazione solo dai delegati della lista cui si riferisce la decisione.

Le disposizioni suddette si applicano anche ai procedimenti elettorali regionali in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, con prevista riapertura dei termini per la presentazione delle liste.

L'art. 2 stabilisce poi che nelle consultazioni per il rinnovo degli organi regionali fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire a cura dei sindaci non oltre il sesto...

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