Sentenza nº 2624 da Council of State (Italy), 31 Maggio 2008

Data di Resoluzione31 Maggio 2008
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  1. 2624/08

    Reg.Dec.

  2. 1298 Reg.Ric.

    ANNO 2005

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

    DECISIONE

    sul ricorso in appello proposto da R.T.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Medugno e Aldo Bonomo, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, via Panama, n. 12;

    contro

    Centro Europa 7 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Pace e dall'Avv. Ottavio Grandinetti con domicilio eletto in Roma piazza delle Muse n. 8 presso Associazione Professionale Studio Legale Pace;

    e nei confronti

    Ministero delle comunicazioni, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

    per l'annullamento

    della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, n. 9325/04 pubblicata il 16 settembre 2004;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Centro Europa 7 s.r.l. e del Ministero delle comunicazioni;

    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Alla pubblica udienza del 6 maggio 2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

    Uditi l'Avv. Medugno, l'Avv. Pace, l'Avv. Grandinetti e l'Avv. dello Stato Di Carlo;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

    F A T T O E D I R I T T O

    1. Centro Europa 7 s.r.l. ha partecipato alla gara, indetta in attuazione della legge n. 249 del 1997, ai fini del rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale ed, essendosi classificata con l'emittente "Europa 7" al settimo posto della relativa graduatoria, ha ottenuto il rilascio di una delle suddette concessioni (d.m. 28 luglio 1999), nella quale, pur prevedendosi che in forza del suddetto provvedimento l'istante aveva titolo ad installare ed esercitare una rete d'impianti di radiodiffusione televisiva, non erano assegnate specifiche frequenze in attesa del programma di adeguamento degli impianti al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

      Non avendo le competenti amministrazioni proceduto all'assunzione di alcun provvedimento di assegnazione delle frequenze, Centro Europa 7 notificava al Ministero delle comunicazioni atto di diffida e messa in mora sollecitando l'adozione da parte del resistente Ministero degli atti necessari al fine di individuare gli impianti da utilizzare per l'attività di radiodiffusione televisiva nonché le relative frequenze di funzionamento.

      Il Ministero rispondeva con la nota del 22 dicembre 1999, facendo presente che la mancata assegnazione delle frequenze era dipesa dalla circostanza che non era stato definito il programma di adeguamento al piano nazionale delle frequenze e che sarebbe stata cura del Ministero attivarsi affinché nel più breve tempo possibile si potesse pervenire, di concerto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla definizione del programma di adeguamento al piano che, una volta attuato, avrebbe consentito a tutte le concessionarie di esercire la propria rete.

      Centro Europa 7 impugnava tale nota davanti al Tar del Lazio, che, con la sentenza n. 9325/04, accoglieva il ricorso.

      Il giudice di primo grado riteneva che, sulla base del provvedimento concessorio, l'amministrazione era tenuta o ad adottare i provvedimenti necessari al fine di consentire al suddetto provvedimento di produrre i propri effetti tipici ovvero, a negare l'assegnazione delle frequenze, procedendo, pertanto, ad una sostanziale revoca della concessione la quale in assenza delle frequenze risultava essere totalmente inefficace, sulla base di una specifica e dettagliata illustrazione dei presupposti di fatto e di diritto che rendevano impossibile tale operazione.

      Secondo il Tar, con l'impugnata nota del 22 dicembre 1999, il Ministero, dopo aver richiamato il disposto della concessione a suo tempo rilasciata e le ragioni che hanno precluso l'individuazione in tale sede delle frequenze da assegnare, avrebbe illegittimamente fatto rinvio ad un generico impegno del Ministero di attivarsi al fine di procedere, di concerto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla definizione del programma di adeguamento, ponendosi in tal modo in palese contrasto con l'obbligo assunto dalle competenti amministrazioni nel provvedimento concessorio e per di più senza indicare alcuna ragione in base alla quale non era stato possibile procedere alla definizione del programma di adeguamento.

      R.T.I. s.p.a. proponeva ricorso in appello avverso tale decisione.

      Centro Europa 7 si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone comunque la reiezione.

      Il Ministero delle comunicazioni, pur non avendo proposto ricorso in appello avverso la sentenza del Tar del Lazio, si costituiva in giudizio, chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto da R.T.I..

      Le parti hanno prodotto diversi documenti ed hanno ampiamente illustrato le proprie posizioni con le ultime memorie.

      All'odierna udienza la causa è stata chiamata unitamente ad altri ricorsi attinenti la posizione di Centro Europa 7 e, dopo ampia discussione, è stata trattenuta in decisione; questo Collegio ha dato avviso alle parti che, pur non procedendosi alla riunione dei ricorsi, sarebbero stati valutati complessivamente tutti gli elementi contenuti nei singoli fascicoli.

    2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata da Centro Europa 7, secondo cui l'appello deve essere dichiarato inammissibile per carenza della legittimazione ad impugnare in capo a R.T.I. s.p.a., avendo quest'ultima sostenuto che non vi sarebbe alcun rapporto tra l'occupazione delle frequenze da parte di Retequattro e la mancata assegnazione delle frequenze ad Europa 7.

      L'eccezione è priva di fondamento.

      Sotto un primo profilo formale, si rileva che ad R.T.I. s.p.a. era stato notificato il ricorso di primo grado, con cui peraltro si sosteneva che l'assegnazione delle frequenze ad Europa 7 sarebbe risultata possibile se non si fosse consentito a Retequattro di continuare a trasmettere; che R.T.I. era quindi parte del giudizio di primo grado e, come tale, legittimata a contestare le statuizioni ad essa sfavorevoli.

      Sotto l'aspetto sostanziale, si ricorda che, secondo la giurisprudenza, nel processo amministrativo, la legittimazione all'appello va individuata in base al criterio della soccombenza, ossia in capo alle parti che...

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