N. 129 ORDINANZA 24 marzo 2010 - 8 aprile 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, recante 'Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)', promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria con ordinanza del 21 maggio 2008, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Reggio Calabria;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

Udito l'avvocato Aristide Police per la Provincia di Reggio Calabria.

Ritenuto che, con ordinanza del 21 maggio 2008, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, recante 'Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)', denunciandone il contrasto con gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione;

che il censurato art. 26 dispone, al comma 1, il trasferimento alle Province, Comuni ed altri enti, all'inizio di ogni trimestre solare, delle risorse finanziarie 'per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite ai sensi della l.r. 12 agosto 2002, n. 34 e della l.r. 11 gennaio 2006, n. 1';

che la medesima norma prevede, al comma 2, che 'Per ciascun esercizio finanziario, le erogazioni successive a quella riferita al primo trimestre sono subordinate alla presentazione, da parte degli enti interessati, del monitoraggio fisico e finanziario con riferimento al trimestre decorso', stabilendo, altresi', la sospensione di dette erogazioni 'nel caso di mancata presentazione del rendiconto, riguardante anche un solo capitolo di bilancio, qualora l'ente...

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