n. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 2012 -

TRIBUNALE DI BRINDISI Sezione Distaccata di Fasano in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott. Avv. Giuseppe Lanzillotta a scioglimento della riserva che precede espressa in seno al processo penale R.G. 99/11 - R.G.N.R. 7667/09 a carico di N. G. e D. S. F. Osserva: alla udienza del 21 novembre 2012, a chiusura della istruttoria dibattimentale, il pubblico ministero ha concluso per il proscioglimento di entrambi gli imputati «per tenuita' del fatto contestato»;

tale precisazione di «nuovo conio» ha destato perplessita' nelle valutazioni di questo Giudicante il quale ha ritenuto di approfondire la relativa questione;

in effetti, dal punto di vista oggettivo e sulla base della prove raccolte in dibattimento, il fatto costituente furto contestato agli odierni imputati deve ritenersi di particolare tenuita' e di basso allarme sociale trattandosi di apprensione di merce di modicissimo valore (peraltro in parte regolarmente pagata) dagli scaffali di un supermercato;

tuttavia, pur senza anticipare alcuna valutazione in ordine alla concreta colpevolezza o meno dei prevenuti, questo Giudicante ritiene preliminare ad ogni ulteriore determinazione e pregnante ai fini della decisione del presente processo, la soluzione della questione sollevata dal pubblico ministero il quale ha ribadito l'applicazione della «diversa» formula di proscioglimento rispetto a quelle contemplate nell'art. 529 c.p.p. ossia, di veder prosciolti gli imputati per speciale tenuita' del fatto alla stregua di quanto gia' previsto dal legislatore ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 274/2000 in seno alla normativa disciplinante il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace;

in particolare tale ultima norma prevede che: «Il fatto e' di particolare tenuita' quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' la sua occasionalita' e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresi' del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento puo' recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. 2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuita' del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. 3. Se e' stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuita' del fatto puo' essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono»;

orbene, tale formula di proscioglimento...

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