Sentenza nº 61 da Constitutional Court (Italy), 18 Aprile 2024

RelatoreStefano Petitti
Data di Resoluzione18 Aprile 2024
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 61 del 2024

SENTENZA N. 61

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2021, n. 24, recante «Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 febbraio 2022, depositato in cancelleria il 4 marzo 2022, iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell’udienza pubblica del 20 marzo 2024 il Giudice relatore Stefano Petitti;

uditi l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Andrea Manzi per la Regione Lombardia;

deliberato nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 25 febbraio 2022 e depositato il successivo 4 marzo (reg. ric. n. 22 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2021, n. 24, recante «Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022», in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione.

    1.1.– Il ricorrente riferisce che l’articolo impugnato ha modificato l’art. 47 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), introducendo una serie di previsioni relative alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per lo svolgimento delle attività del servizio idrico integrato (SII).

    In particolare, l’art. 47 della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003, come modificato, prevede oggi che gli ATO non coincidano più necessariamente con i confini amministrativi delle province lombarde e della Città metropolitana di Milano (comma 1), e che questi possano essere «perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane, anche su proposta dei comuni, al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità» (comma 1-bis), anche tenuto conto di alcuni parametri elencati nello stesso comma. Le ulteriori previsioni introdotte dalla disposizione impugnata disciplinano, poi, i contenuti della proposta di individuazione del nuovo ATO, su cui si pronuncia, con deliberazione, la Giunta regionale (comma 1-ter) e gli adempimenti posti a carico dell’ufficio d’ambito neocostituito, in vista dell’indennizzo cui questi è tenuto, a favore del soggetto gestore del servizio nel territorio dei comuni transitati nel nuovo ATO, per gli «investimenti effettuati nei predetti comuni per la parte non ancora ammortizzata dagli introiti tariffari» (comma 1-quater).

  2. – Secondo il ricorrente, le disposizioni introdotte dall’art. 13 della legge reg. Lombardia n. 24 del 2021 violerebbero i parametri costituzionali di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., cui questa Corte avrebbe costantemente ricondotto la materia in questione, perché si porrebbero «in contrasto con la disciplina nazionale e, in particolare, con i presupposti di applicazione della deroga delle dimensioni definite dalla legislazione statale», come attualmente disciplinati dall’art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dall’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.

    Secondo tale normativa, l’individuazione degli enti di governo d’ambito dovrebbe avvenire «con delibera» delle regioni (art. 147, comma 1, cod. ambiente), ma queste non sarebbero...

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