Sentenza nº 58 da Constitutional Court (Italy), 18 Aprile 2024

RelatoreAngelo Buscema
Data di Resoluzione18 Aprile 2024
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 58 del 2024

SENTENZA N. 58

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Franco MODUGNO, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio 2023, depositato in cancelleria il successivo 1° marzo 2023, iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2023.

Udito nell’udienza pubblica del 6 febbraio 2024 il Giudice relatore Angelo Buscema;

udito l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2023, notificato il 28 febbraio 2023 e depositato il successivo 1° marzo 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione all’art. 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

    Afferma l’Avvocatura generale dello Stato che la legge reg. Molise n. 27 del 2022 sarebbe costituzionalmente illegittima perché l’Allegato 30 (Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale, contenente anche la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della Regione) attesterebbe di aver ripianato nel corso del 2021 una somma ritenuta insufficiente a recuperare per intero il disavanzo previsto in via definitiva alla voce «Disavanzo di amministrazione» nel bilancio di previsione per l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, di importo pari ad euro 41.717.458,35.

    Rappresenta, altresì, il ricorrente che la tardiva approvazione della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali) non avrebbe garantito la copertura del maggiore disavanzo 2019 nel corso dell’esercizio 2021, mentre un’approvazione tempestiva dell’assestamento 2021, subito dopo l’approvazione da parte della Giunta del disegno di legge di rendiconto 2021, avvenuta con deliberazione della Giunta della Regione Molise 5 luglio 2021, n. 210, avrebbe consentito di assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio, anche alla luce delle risultanze della gestione 2021, allora in corso.

    La legge reg. Molise n. 27 del 2022 si porrebbe dunque in contrasto con quanto stabilito dall’art. 50 del d.lgs. n. 118 del 2011, così determinando la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    ...

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