Sentenza nº 57 da Constitutional Court (Italy), 15 Aprile 2024

RelatoreMarco D’Alberti
Data di Resoluzione15 Aprile 2024
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 57 del 2024

SENTENZA N. 57

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005) e dell’art. 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), promossi dal Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, con due ordinanze del 27 marzo 2023, iscritte ai numeri 80 e 81 del registro ordinanze 2023 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2023.

Visti gli atti di costituzione della Regione Campania e quello, fuori termine, di DeCav srl;

udito nell’udienza pubblica del 5 marzo 2024 il Giudice relatore Marco D’Alberti;

udito l’avvocato Almerina Bove per la Regione Campania;

deliberato nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Ritenuto in fatto

  1. – Con le due ordinanze in epigrafe, di identico tenore, il Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005) e dell’art. 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

  2. – Il rimettente premette che l’attività estrattiva da cave, nella Regione Campania, è sottoposta a tre prelievi economici, disciplinati, rispettivamente, dall’art. 18 della legge della Regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere), dall’art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 e dall’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008.

    Nell’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 80 del 2023 il giudice a quo fa presente che Ceca srl, che esercita da decenni l’attività estrattiva nel sito ubicato in località “Fellino”, nel Comune di Roccarainola (NA), ha agito in giudizio contro la Regione Campania per ottenere, tra l’altro, la restituzione delle somme corrisposte, a titolo di acconto sui contributi, ai sensi di cui all’art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 e all’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008.

    2.1.– Il giudice a quo sostiene, quanto alla rilevanza della questione, che Ceca srl ha interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che attesti la non debenza dei contributi richiesti dalla Regione, e ciò anche al fine di recuperare l’acconto versato con riserva di ripetizione.

    Nell’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 81 del 2023 il rimettente rileva che DeCav srl ha impugnato il decreto dirigenziale con cui la Regione Campania l’aveva autorizzata, parzialmente e provvisoriamente, in via di autotutela, a svolgere una serie di lavori di messa in sicurezza della cava sita in località “Fiumillo”, nel Comune di Battipaglia (SA), e a commercializzare una parte dei materiali movimentati. In punto di rilevanza, sostiene che DeCav srl ha interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che attesti la non debenza dei contributi richiesti dalla Regione.

    2.2.– In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, in entrambe le ordinanze il rimettente richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui i prelievi in esame non avrebbero natura di tributi, non essendo collegati alla redditività dell’attività di gestione delle cave, ma sarebbero contribuzioni finalizzate a compensare i danni legittimamente prodotti al bene ambiente dallo sfruttamento della cava, fornendo all’autorità amministrativa la provvista necessaria a ripristinare le condizioni ambientali e territoriali pregiudicate dall’attività di estrazione. Il giudice a quo richiama, sull’argomento, anche la sentenza di questa Corte n. 52 del 2018.

    Secondo il rimettente, la ratio indennitaria sottesa alla legislazione regionale sarebbe già soddisfatta dall’art. 18, comma 3, della legge reg. Campania n. 54 del 1985, che destina il contributo da essa previsto ai commi 1 e 2, in via prioritaria, alla «realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava». Il contributo imposto alle imprese operanti nel settore estrattivo dall’art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 sarebbe, invece, del tutto avulso dalla logica indennitaria che lo dovrebbe sorreggere, in quanto vincolato alla realizzazione, all’avvio e alla gestione di un’opera infrastrutturale, quale l’aeroporto di Pontecagnano (SA). Il rimettente rileva che tale destinazione non avrebbe alcun rapporto con l’attività estrattiva, né potrebbe svolgere una funzione di compensazione del danno ambientale da essa causato, posto che l’aeroporto menzionato è collocato in un altro comune rispetto a quello ove è presente la cava gestita dall’attrice e causerebbe inquinamento ambientale (quanto meno acustico) e pregiudizi di tipo paesaggistico all’area circostante.

    Difetterebbe, di conseguenza, la funzione indennitaria che giustifica l’applicazione di un siffatto contributo, con la conseguenza che l’art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005...

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