Ordinanza nº 34 da Constitutional Court (Italy), 04 Marzo 2024

RelatoreFilippo Patroni Griffi
Data di Resoluzione04 Marzo 2024
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Ordinanza n. 34 del 2024

ORDINANZA N. 34

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 28 giugno 2023, che approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-quater, n. 2) di ritenere insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni del senatore Mario Michele Giarrusso, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania con ricorso depositato in cancelleria il 14 settembre 2023 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2023, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;

deliberato nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 14 settembre 2023 (reg. confl. pot. n. 6 del 2023), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 28 giugno 2023 del Senato della Repubblica, con la quale, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-quater, n. 2), si è affermato che fossero state espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni per le quali Mario Michele Giarrusso, senatore all’epoca dei fatti, è indagato per il reato di diffamazione, previsto dall’art. 595 del codice penale, ai danni di F. B.;

che il ricorso è promosso nell’ambito di un procedimento penale a carico di Mario Michele Giarrusso, in relazione a quanto da questi affermato nell’intervista rilasciata il 27 maggio 2020 al programma televisivo “Voxitaliatv” e pubblicata online sul canale Youtube;

che il giudice ricorrente, riportate per esteso le dichiarazioni per le quali è indagato Giarrusso, riferisce che il pubblico ministero aveva formulato richiesta di archiviazione, ritenendo applicabile l’art. 68, primo comma, Cost.; richiesta che era condivisa dall’indagato e alla quale si era opposto F. B., chiedendo la formulazione dell’imputazione coatta o di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi a questa Corte;

che, riferisce ancora il ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost., egli aveva sospeso la decisione e trasmesso gli atti al Senato della Repubblica, ai sensi dell’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in...

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