Ordinanza nº 18 da Constitutional Court (Italy), 15 Febbraio 2024
Relatore | Stefano Petitti |
Data di Resoluzione | 15 Febbraio 2024 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
Ordinanza n. 18 del 2024
ORDINANZA N. 18
ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Augusto Antonio BARBERA;
Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Tribunale di sorveglianza di Firenze sull’istanza proposta da A. P., con ordinanza del 21 settembre 2022, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2023, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 il Giudice relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.
Ritenuto che, con ordinanza del 21 settembre 2022, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2023, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che ai detenuti condannati per i delitti ivi contemplati possa essere concessa la semilibertà, nell’ipotesi di cui all’art. 50, comma 2, ordin. penit., anche in assenza di attività di collaborazione con la giustizia ai sensi del successivo art. 58-ter ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia attuali collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del loro ripristino, ed il programma di trattamento sia sufficientemente avanzato;
che il rimettente espone che, nel giudizio principale, A. P. è detenuto in forza di condanna alla pena di ventuno anni di reclusione, dei quali un anno estinto per indulto, in quanto dichiarato responsabile, tra l’altro, del reato di cui all’art. 74, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA