Ordinanza nº 14 da Constitutional Court (Italy), 09 Febbraio 2024
Date | 09 Febbraio 2024 |
Issuer | Constitutional Court (Italy) |
Ordinanza n. 14 del 2024
ORDINANZA N. 14
ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Augusto Antonio BARBERA
Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Catania, sezione prima penale, nel procedimento penale a carico di A. N., con ordinanza del 4 agosto 2017, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 41, prima serie speciale, dell’anno 2023, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 il Giudice relatore Francesco Viganò;
deliberato nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.
Ritenuto che, con ordinanza del 4 agosto 2017, pervenuta a questa Corte solamente il 13 settembre 2023, il Tribunale ordinario di Catania, prima sezione penale, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell’esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis del codice penale;
che il rimettente espone di essere chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un incidente di esecuzione promosso da A. N. per ottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso nei propri confronti il 12 maggio 2017, relativo a una sentenza di condanna, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di due anni di reclusione e trecento euro di multa per il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen., divenuta irrevocabile il 3 aprile 2017;
che tale istanza dovrebbe essere rigettata, ai sensi della disposizione censurata;
che, tuttavia, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di tale disposizione, sospettandone il contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA