Ordinanza nº 76 da Constitutional Court (Italy), 26 Febbraio 2010

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione26 Febbraio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 76

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Alfonso QUARANTA ''

- Franco GALLO ''

- Luigi MAZZELLA ''

- Gaetano SILVESTRI ''

- Sabino CASSESE ''

- Maria Rita SAULLE ''

- Giuseppe TESAURO ''

- Paolo Maria NAPOLITANO ''

- Giuseppe FRIGO ''

- Alessandro CRISCUOLO ''

- Paolo GROSSI ''

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo sostituito dall’art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nel procedimento vertente tra D.C.A.I. e il Comune di Milano ed altra con ordinanza del 9 febbraio 2009, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza del 9 febbraio 2009, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo sostituito dall’art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che, nel giudizio principale, D.C.A.I. ha impugnato il provvedimento del Comune di Milano, di rigetto dell’istanza per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, previsti dall’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nonché il bando dello stesso Comune e la delibera della Regione Lombardia, recanti i criteri per l’erogazione di detti contributi;

che il citato art. 40, comma 6, stabilisce: «Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione»;

che l’istanza della ricorrente è stata rigettata, in quanto ella non è titolare di un permesso di soggiorno della durata di anni due, requisito al quale gli atti amministrativi impugnati nel giudizio principale subordinano la concessione della provvidenza in esame, in virtù di una direttiva che, ad avviso del rimettente, avrebbe dato corretta applicazione alla norma censurata, che riguarderebbe anche i contributi previsti dall’art. 11 della legge n. 431 del 1998;

che, secondo il TAR, tale requisito sarebbe ragionevolmente preordinato allo scopo di evitare che ai lavoratori extracomunitari sia attribuita la gran parte dei fondi disponibili, come potrebbe accadere, in difetto di «un criterio di accesso che tenga conto della permanenza in Italia e del livello di non precarietà di tale residenza», dato che, di regola, essi versano in una condizione economicamente più...

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