Ordinanza nº 74 da Constitutional Court (Italy), 26 Febbraio 2010
Relatore | Giuseppe Tesauro |
Data di Resoluzione | 26 Febbraio 2010 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 74
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 24 della delibera legislativa della Regione Siciliana 4 dicembre 2008 (disegno di legge n. 240-85-213-256-278-296-299), recante «Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie», promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 13 dicembre 2008, depositato in cancelleria il 19 dicembre 2008 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2008.
Udito nella camera di consiglio del 4 novembre 2009 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 13 dicembre 2008, depositato il successivo 19 dicembre, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli articoli 97, 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), ed in relazione agli artt. 43 e 49 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea), nella versione in vigore fino al 30 novembre 2009, questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 della delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata dall’Assemblea regionale nella seduta del 4 dicembre 2008 (disegno di legge n. 240-85-213-256-278-296-299), recante «Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie»;
che, ad avviso del ricorrente, la norma impugnata, nella parte in cui stabilisce la proroga di ulteriori quarantotto mesi, dalla data della loro naturale scadenza, dei contratti di affidamento provvisorio nel settore dei trasporti pubblici locali, di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, «nelle more dell’entrata in vigore della disciplina comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA