Legitimità

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CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. III. 16 OTTOBRE 2009. N. 40203 (UD. 29 SETTEMBRE 2009) PRES. LUPO - EST. FIALE - P.M. (DIFF.) - RIC. G.S.

Misure di Sicurezza Patrimoniali Confisca Facoltativa I Confisca di veicolo utilizzato per commettere un reato Reato di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), D.L. n. 172/2008 Sentenza di patteggiamento I Potere di disporre la confisca Condizioni

- La confisca dei veicolo, prevista dal comma 1 bis dell'ari. 6 D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv. con modif. nella L. 30 dicembre 2008, n. 210, ha natura di confisca obbligatoria che consegue ad ogni sentenza di condanna e non anche di patteggiamento, a differenza di quanto stabilito dalla previsione della lett. e) della richiamata disposizione, sicché, per disporla con la sentenza di applicazione della pena, il giudice deve motivare l'esercizio del potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura. (Fattispecie nella quale era stato contestato all'imputato di aver effettuato un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in difetto di titoli abilitativi). (Mass. Redaz.) {C.p., n. 240; c.p.p., art. 444; D.L. 6 novembre 2008, n. 172, art. 6) 1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

II Tribunale monocratico di Napoli, con sentenza del 10 gennaio 2009, applicava a G.S. - su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. - la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa in ordine al delitto di cui:

- al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2, (per avere effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni) e ordinava la confisca dell'autocarro "Iveco-Fiat" targato (Omissis), utilizzato per lo svolgimento delle attività illecite contestate.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il G., il quale ha eccepito: - la pretesa illegittimità della disposta confisca dell'autocarro, poiché tale misura: non era ricompresa nell'accordo intercorso con il P.M.; non sarebbe prevista come obbligatoria dalla legge e sarebbe stata applicata in via facoltativa senza adeguata motivazione. Il veicolo in oggetto, secondo la prospettazione del ricorrente, verrebbe normalmente utilizzato per l'esercizio della propria attività di vendita ambulante di frutta e solo occasionalmente sarebbe stato impiegato per il trasporto dei materiali qualificati come rifiuti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

II ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

Il D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale) ha introdotto tra l'altro - nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992. n. 225 - una peculiare disciplina sanzionatoria (art. 6). prevedendo sanzioni sensibilmente più afflittive rispetto a fattispecie analoghe contemplate dal D.L.vo n. 152 del 2006 e trasformando alcune violazioni di natura contravvenzionale in delitti.

In particolare, l'art. 6, comma 1 bis - introdotto dalla Legge di Conversione n. 210 del 2008 - dispone (ampliando alcune previsioni già poste dal D.L.vo n. 152 del 2006. art. 259, u.c.) che "Per tutte la fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo".

La norma stabilisce, dunque, un'ipotesi di confisca obbligatoria dei veicoli serviti a commettere qualunque tra i reati previsti dallo stesso art. 6, ma limita la obbligatorietà della misura ai soli casi in cui sia stata pronunciata "sentenza di condanna".

Il testo legislativo non estende, invece, detta disposizione speciale ai casi di "sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p." diversamente da quanto la lettera e) dello stesso art. 6, comma 1, testualmente prevede per il delitto di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti - in seguito alla novella apportata all'art. 445 c.p.p. dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 2, che ha espunto dal testo della norma il richiamo all'art. 240 e. p., solo comma

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2 - non è più vietato sottoporre a confisca anche la cosa servita o destinata alla commissione del reato. Il giudice, però, allorquando la confisca non sia obbligatoria, è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura vedi Cass. Sez. VI, 12 marzo 2007, a 10531 e Sez. IV, 8 giugno 2005, n. 21703.

Nella fattispecie in esame il Tribunale ha disposto il provvedimento ablativo ottemperando correttamente all'onere motivazionale, in quanto ha evidenziato il nesso esistente tra il veicolo confiscato ed il reato ed ha razionalmente argomentato nel senso che quello stesso veicolo, ove lasciato nella disponibilità del proprietario-imputato, potrebbe costituire per quest'ultimo un incentivo a commettere ulteriori illeciti della stessa specie (idoneità del bene ad agevolare o amplificare il pericolo di reiterazione del reato).

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p.. l'onere del pagamento delle spese processuali. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. III. 30 SETTEMBRE 2009, N. 20949

PRES. DI NANNI - EST. AMATUCCI - P.M. FUCCI (PARZ. DIFF.) - RIC. G.R. ED ALTRO (AW. RONCHI) C. COMMERCIAL UNION ITALIA SPA (AVV.TI MARETTO E)

Responsabilità da sinistri stradali colpa del conducente Investimento di pedone Sulle strisce pedonali Attraversamento frettoloso ed a testa bassa Concorso di colpa Esclusione

Risarcimento del danno Parenti della vittima (morte di congiunti) Diritto al risarcimento I Danno tanatologico Lesioni seguite dopo breve tempo dalla morte Risarcibilità come danno biologico Esclusione Danno morale e da perdita del rapporto parentale Liquidazione Duplicazione I Esclusione

- In ipotesi d'investimento di pedone, sulle strisce pedonali, da parte di un motociclo, non sussiste il concorso colposo del pedone nel caso di attraversamento frettoloso ed a testa bassa. (Mass. Redaz.) (C.c, art. 2054) 2

- In applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26972/2008, la morte di un pedone, seguita dopo breve tempo dalle lesioni subite a causa di investimento, esclude il risarcimento ai figli della vittima sia del danno tanatologico come danno biologico iure hereditario sia del danno da perdita del rapporto parentale (Nella specie, il danno morale è stato riconosciuto in misura più ampia e tale da potervi ricomprendere anche il danno da perdita del rapporto parentale). (Mass. Redaz.) (C.c, art. 2059) 3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. - Il (Omissis), nella centrale via dell' (Omissis), l'ottantenne B.M. fu investita da un motociclo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Un'ora e mezzo più tardi morì per le lesioni craniche riportate.

    I figli Re., R. ed G.A. agirono per il risarcimento innanzi al tribunale di Firenze nei confronti del proprietario e conducente del ciclomotore F.P. e della società assicura-trice Geas Assicurazioni s.p.a., la quale sola si costituì e resistette alla domanda.

    Con sentenza del 4.10.2000 l'adito tribunale dichiarò che l'evento era ascrivibile per il 30% alla condotta della stessa B., escluse la sussistenza di danno patrimoniale (ulteriore rispetto alle spese funerarie) e biologico (iure proprio ed hereditario), liquidò il danno morale subito da ciascuno dei figli in L. 80.000.000, condannò i convenuti al pagamento ad ognuno di L. 56.091.142 (pari al 70% dell'importo complessivo) e pose le spese processuali per due terzi a carico dei convenuti, compensandole per il residuo terzo.

  2. - La decisione fu appellata da tutte le parti.

    Con sentenza n. 167 del 2004 la corte d'appello di Firenze rigettò l'appello dei G. e, dato atto che la somma di L. 50.000.000 versata ad ognuno degli attori nell'intervallo fra la prima e la seconda udienza di primo grado era sati-sfattiva, condannò i G. al pagamento delle spese del secondo grado e dei due terzi di quelle del primo.

  3. - Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i G.. affidandosi a cinque motivi, cui resiste con controricorso la Commerciai Union Italia s.p.a. (succeduta alla societàPage 19 che era succeduta alla Geas), che al momento della discussione aveva mutato la denominazione sociale in Aviva Italia s.p.a..

    MOTIVI DELLA DECISIONE

  4. - Col primo motivo sono denunciati falsa applicazione delle norme poste dal vecchio e dal nuovo codice della strada (R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 e D.P.R. 15 giugno 1999, n. 393) nonché vizio di motivazione in ordine al ravvisato, concorrente apporto causale colposo della stessa vittima, che stava attraversando sulle strisce pedonali e della quale non erano stati individuati comportamenti diversi da quelli comuni e legittimi per un pedone, non essendo stato da alcuno affermato che ella avesse tenuto una condotta imprevedibile".

    1.1.- Alle (non numerate) pagine 7 e 8 della sentenza la corte d'appello ha ritenuto:

    a) che fosse indubitabile la prevalente colpa dell'inve stitore, "per aver marciato ad una velocità e/o con un'at tenzione non adeguate in relazione alla presenza di strisce pedonali ed all'arco posto alla sua sinistra, dal quale non era affatto imprevedibile che sbucasse qualche pedone con l'intento di attraversare la strada sulle strisce pedona li poste nelle immediate vicinanze di tale arco";

    b) che tuttavia non poteva negarsi il concorso di colpa del pedone, che aveva attraversato la strada da sinistra a destra rispetto alla direzione di marcia del motociclo, provenendo dalla volta di {Omissis), "frettolosamente ... ed a testa bassa senza controllare la sussistenza di veicoli che circolavano in via {Omissis)", come dichiarato da un teste in...

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