Ordinanza nº 338 da Constitutional Court (Italy), 18 Dicembre 2009
Relatore | Paolo Grossi |
Data di Resoluzione | 18 Dicembre 2009 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 338
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3 [recte: art. 5, comma 1, lettera a)], della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), e dell’art. 117, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promosso dal Tribunale di Milano, nel procedimento vertente tra Solara s.r.l. ed altri e la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., con ordinanza del 4 marzo 2009, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 novembre 2009 il Giudice relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che, nel corso di un processo civile – promosso per l’accertamento della non debenza e per la restituzione degli importi addebitati agli attori e da questi corrisposti alla Banca convenuta, a titolo di interessi anatocistici e di interessi passivi ultralegali su conti correnti – il giudice unico del Tribunale ordinario di Milano, con ordinanza emessa il 4 marzo 2009, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3 [recte: art. 5, comma 1, lettera a)], della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), e dell’art. 117, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), «nella parte in cui identificano il tasso legale sostitutivo – delle clausole di contratti bancari nulle perché indeterminate – con riguardo al valore dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi “precedenti la conclusione del contratto”»;
che il rimettente precisa che tre dei contratti oggetto del giudizio (nei quali il «tasso d’interesse debitore» è determinato con riferimento alle «condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza») risultano rispettivamente stipulati il 13 novembre 1983, il 13 dicembre 1984 ed il 1° luglio 1992, cioè in epoca precedente all’entrata in vigore (il 9 luglio 1992), dell’art. 4, comma 3, della legge sulla...
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