Ordinanza nº 261 da Constitutional Court (Italy), 19 Ottobre 2009

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione19 Ottobre 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 261

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall’art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso dal Tribunale di Catania nel procedimento vertente tra G. G. e L. D. L. con ordinanza del 24 novembre 2009, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 luglio 2009 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Catania − con ordinanza del 24 novembre 2008, emessa nel giudizio instaurato dalla signora G.G. contro l’ex coniuge L.D.L. per ottenere la liquidazione in proprio favore della quota del trattamento di fine rapporto percepita da quest’ultimo, da determinare nella misura del quaranta per cento in relazione alla durata legale del matrimonio − ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 29, 38 e 47 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall’art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), «sia sotto il profilo espressamente prospettato dalla parte resistente sia sotto ulteriori profili suscettibili di rilievo anche officioso»;

che l’ex coniuge convenuto − già lavoratore dipendente, collocato in pensione in epoca successiva alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio − ha chiesto di calcolare «la quota spettante al coniuge divorziato esclusivamente con riferimento agli anni di effettiva convivenza tra i coniugi, anziché con riferimento alla durata legale del matrimonio, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 bis l. n. 898/70, interpretato secondo l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità»;

che, in punto di rilevanza, il giudice rimettente reputa sussistenti «tutti gli elementi di fattispecie previsti» dalla disposizione denunciata, «direttamente applicabile per la soluzione della controversia insorta inter partes ed immediatamente rilevante ai fini della decisione»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, la disposizione denunciata, ad avviso del rimettente, «già nella sua intera portata precettiva, appare suscettibile di contrasto sia con lart. 3 della Costituzione, per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, sia con lart. 29 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza morale e giuridica dei...

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