Ordinanza nº 243 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2009

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione24 Luglio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 243

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 360, comma 4, del codice di procedura penale promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, nel procedimento penale a carico di P. E. ed altro, con ordinanza del 14 aprile 2008, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, su istanza del pubblico ministero, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 360, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui ricollega il dovere del pubblico ministero di non procedere agli accertamenti tecnici alla riserva di promuovere incidente probatorio, formulata dalla persona sottoposta alle indagini prima del conferimento dell’incarico al consulente tecnico, anziché all’effettiva presentazione della richiesta di incidente probatorio mediante deposito nella cancelleria del giudice, con comunicazione al pubblico ministero;

che, come il rimettente ha premesso, nel corso di indagini preliminari per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 codice penale (tentato furto aggravato), il pubblico ministero aveva disposto accertamento tecnico non ripetibile, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen., diretto all’estrazione del profilo del D. N. A. da un residuo di sigaretta fumato da uno degli indagati ed alla sua comparazione con il profilo genetico ricavato da tracce ematiche repertate sul luogo del delitto, ma aveva sospeso la procedura di conferimento dell’incarico al consulente tecnico, perché il difensore dell’indagato aveva formulato riserva di promuovere incidente probatorio ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. pen.;

che...

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