Sentenza nº 1713 da Liguria, Genova, 09 Luglio 2009

Data di Resoluzione09 Luglio 2009
EmittenteLiguria - Genova

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Enzo Di Sciascio, Presidente

Antonio Bianchi, Consigliere

Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ordinanza di ingiunzione n.. 506/2005 del 27/10/2005 (prot. n. 09830) del Ministero delle attività produttive, di pagamento sanzione amministrativa dovuta per violazione di normative in materia di assicurazioni private..

sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2005, proposto da:

Leonardo Zito, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Si.Lo. s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Daniele Ruotolo, con domicilio eletto in Genova, c.so Torino, 24/8;

Ministero delle Attivita' Produttive, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso cui è domiciliato per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

Isvap, in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso cui è domiciliato per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Attivita' Produttive;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/06/2009 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 16 ? 17 dicembre 2005 al Ministero delle attività produttive e all'Isvap e depositato il 22 dicembre 2005, il sig. Leonardo Zito, in prorpio e nella qualità di legale rappresentante della Si.Lo. s.r.l. ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento in epigrafe.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduceva i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 14 l. 689/1981 in quanto la violazione dell'art. 2 l. 792/1984 è stata contestata alla compagnia di assicurazioni in data 13 dicembre 2000 mentre l'accertamento della violazione risalirebbe al mese di settembre ? ottobre 2000 epoca della ispezione eseguita nella sede della Martorano Broker s.r.l., laddove al ricorrente il processo verbale di contestazione è stata notificato in data 10 agosto 2001 sarebbe, pertanto, trascorso tra la data dell'accertamento e quella della contestazione un termine superiore a 90 giorni previsto dall'art. 14 della l. 689/1981 e, in ogni caso, sproporzionato in eccesso rispetto alla complessità degli accertamenti effettuati;

2) violazione degli artt. 1388 e 1742 c.c., in quanto tra la Si Lo.s.r.l. e la Assicuratrice Edile s.p.a. esisteva una rapporto di agenzia senza rappresentanza in forza dle quale il sig. Zito si limitava a segnalare le proposte di contratto la cui accettazione competeva esclusivamente alla direzione della Assicuratrice Edile s.p.a. , ma anche in ipotesi di agenzia con rappresentanza la SI.LO s.r.l. ed il sig. Zito dovrebbero andare esenti da responsabilità in quanto i contatti ed i relativi effetti ricadono nella sfera giuridica del...

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