Sentenza nº 695 da Emilia Romagna, Bologna, 12 Maggio 2009

Data di Resoluzione12 Maggio 2009
EmittenteEmilia Romagna - Bologna

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Calogero Piscitello, Presidente

Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore

Sergio Fina, Consigliere

per l'annullamento

- del provvedimento di avvio della procedura finalizzata all'estinzione dell'ente IPAB Associazione Infantile "Casa dei Bambini Toschi - Cerchiari" di Dozza di cui alla nota del Direttore Generale della Direzione della Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna prot. n. 187353 del 16.7.2007, con la quale è stata richiesta al Presidente del Nuovo Circondario di Imola la terna di nominativi per la nomina del Commissario ad acta per gli adempimenti connessi all'estinzione dell'ente, ai sensi della delibera della G.R. n. 284/05;

- del decreto del Presidente della G.R. dell'Emilia Romagna n. 58/07, con il quale è stata respinta l'istanza, proposta in data 8.6.2005 dall'IPAB Associazione Infantile "Casa dei Bambini Toschi - Cerchiari" di Dozza per la depubblicizzazione, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private e l'approvazione del nuovo statuto dell'ente;

- di tutti gli atti della procedura finalizzata all'estinzione dell'Ente Associazione Infantile "Casa dei Bambini Toschi - Cerchiari" di Dozza fino ad oggi emanati dalla Regione Emilia Romagna, compreso l'eventuale provvedimento di nomina del Commissario ad acta;

- di tutti gli atti comunque connessi con i precedenti;.

sul ricorso numero di registro generale 928 del 2007, proposto da:

Ipab Associazione Infantile Casa dei Bambini Toschi ? Cerchiari e dal Dr. Pietro Toschi, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Masi, con domicilio eletto presso il medesimo in Bologna, via San Vitale 40/3/A;

Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giandomenico Falcon e Giuseppe Guaragnella, con domicilio eletto presso il Servizio Avvocatura regionale in Bologna, viale Aldo Moro, 52;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/01/2009 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

  1. L'Ente ricorrente premette:

    * di essere stato eretto in ente morale con R.D. 5.6.1930, n. 810, in virtù della donazione di beni immobili effettuata, al fine di costituire un ente dedicato ai bambini di Dozza, dalla Sig. ra Antonietta Cerchiari ved. Toschi, di cui il ricorrente Dr. Toschi è un erede;

    * di essere proprietario di un immobile sito in Comune di Dozza, nel quale ha avuto sede la locale scuola dell'infanzia, gestita dall'Associazione, fino al 1996 e da tale data a gestione statale;

    * di aver chiesto (8.6.2005) la depubblicizzazione, nell'ambito della procedura ex L.R. n. 2/2003.

    A conclusione della quale, la Regione:

    - non ha accolto tale istanza, su conforme parere della Giunta comunale di Dozza (delibera n. 152 del 10.11.2006), per inattività dell'ente dal 1996 (Decreto Presidente Giunta regionale 29 marzo 2007, n. 58);

    - con nota 16.7.2007 della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali, ha chiesto al Presidente del nuovo Circondario di Imola la indicazione di una terna di nomi, tra i quali scegliere il Commissario ad acta, incaricato degli adempimenti volti all'estinzione dell'ente.

    Avverso tali atti, parte ricorrente deduce molteplici censure di eccesso di potere e violazione di legge, così articolate:

    1. mancata comunicazione all'Ente del citato D.P.G.R. n. 58/2007;

    2. sotto il profilo procedimentale:

      IIA. il Comune ha inviato il proprio parere oltre il termine ordinario (30 gg.) fissato dalla deliberazione Giunta regionale n. 284/2005 (procedure e termini per la trasformazione, fusione, estinzione delle IPAB) ed oltre quello stabilito nel successivo sollecito regionale; e la Regione ha omesso di chiedere le deduzioni dell'Ente ricorrente a riguardo di detto parere;

      IIB. la Regione ha, altresì, omesso il preavviso di diniego ex art. 10 bis legge 241/1990 ed il provvedimento emanato non...

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