Sentenza nº 2416 da Council of State (Italy), 21 Aprile 2009

Data di Resoluzione21 Aprile 2009
EmittenteCouncil of State (Italy)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

N.2416/2009

Reg. Dec.

  1. 9945 Reg. Ric.

    Anno 2006

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

    D E C I S I O N E

    sul ricorso in appello n. 9945 /2006 proposto da Cicnus s.r.l. in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv. ti Daniele Granara e Federico Tedeschini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Largo Messico n. 7;

    contro

    il Comune di Sanremo, in persona del suo legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Mauceri con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Gabriele Pafundi in via Giulio Cesare n. 14;

    per l'annullamento

    della sentenza n. 391/2006 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione prima;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l'appello incidentale proposto dal Comune di Sanremo;

    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Relatore il cons. Goffredo Zaccardi;

    Uditi alla pubblica udienza del giorno 20 gennaio 2009 gli avv.ti Tedeschini, Granara e l'avv. Mauceri;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

    F A T T O E D I R I T T O

    1) La sentenza oggetto del presente giudizio ha accolto in parte il ricorso presentato dalla Società appellante principale (in seguito Società) per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti in seguito al provvedimento del 29 luglio 1994 con cui il Comune di Sanremo ha negato la concessione edilizia per la realizzazione di una costruzione in locali interrati da destinare ad uso commerciale e parcheggi secondo il progetto originariamente presentato dalla Società il 5 dicembre 1984.

    Un primo diniego del 16 ottobre 1985, essenzialmente motivato con le caratteristiche dell'immobile che non era interrato e quindi non assentibile nell'area interessata dalla costruzione, non è stato impugnato.

    Un secondo progetto veniva respinto con atto del 10 settembre 1988 per le difficoltà dell'accesso previsto per l'immobile da realizzare anche tale provvedimento non è stato impugnato.

    Una nuova istanza veniva respinta per la mancata produzione della integrazione documentale richiesta dal Comune ma tale diniego veniva annullato con decisione n. 166 del 21 aprile 1994 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (TAR Liguria) perché la documentazione in questione era stata, invece, prodotta dalla Società, la sentenza passava poi in giudicato.

    Successivamente la Società riproponeva la propria istanza, con un atto di diffida del 26 giugno 1994, istanza anch'essa respinta con provvedimento del 29 luglio 1994 annullato con decisione n. 175/2000 del TAR Liguria che non impugnata è passata in giudicato.

    In seguito a questa pronuncia il procedimento veniva nuovamente ripreso e la Commissione edilizia esprimeva parere positivo in data 21 novembre 2001 cui però non seguiva il versamento dei contributi concessori né il ritiro della concessione edilizia.

    Sulla base di tali elementi di fatto veniva presentata l'istanza di risarcimento oggetto del giudizio concluso con la sentenza qui appellata.

    2) La sentenza in esame ha così essenzialmente disposto: a) ha dichiarato la inammissibilità della domanda, proposta solo con memoria non notificata, diretta ad ottenere il risarcimento del danno esistenziale; b) ha dichiarato la ammissibilità della domanda principale proposta anche se non preceduta dalla conclusione del procedimento di rilascio della concessione edilizia ciò in quanto la domanda di risarcimento non era fondata solo sul ritardo del Comune di Sanremo nel provvedere sulla istanza della Società ma anche sulla disponibilità manifestata dal Comune stesso a concludere positivamente il procedimento; c) ha rigettato la domanda per il periodo fino alla sentenza n. 166/1994 perché l'accoglimento era stato motivato solo da motivi formali senza alcuna pronuncia nel merito, d) ha respinto la domanda anche per il periodo successivo al 2000 perché il mancato rilascio della concessione edilizia era stato causato dal comportamento omissivo della Società che, in definitiva, aveva abbandonato il procedimento e non aveva compiuto atti indispensabili per la sua definizione; e) ha respinto...

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