Sentenza nº 4996 da Council of State (Italy), 08 Ottobre 2014

Data di Resoluzione08 Ottobre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA ? MILANO, SEZIONE I n. 05612/2005, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per richiesta di asilo politico, disposto dal Questore di Milano con decreto 7 giugno 2005.

sul ricorso numero di registro generale 1821 del 2007, proposto da:

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Milano;

Ngongo Yetela Kevin;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la parte appellante l'Avvocato dello Stato Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Preso atto che con pronuncia 29 novembre 2004, n.135803 la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, aveva respinto la domanda di asilo politico inoltrata dal cittadino congolese meglio indicato in epigrafe, con decreto 7 giugno 2005 il Questore di Milano respingeva la istanza formulata dal medesimo cittadino congolese per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno temporaneamente rilasciatogli nel giugno 2003, in attesa dell'esito della richiesta di asilo politico.

    Avverso il decreto del Questore, l'interessato propose ricorso innanzi al TAR Lombardia, che, con sentenza semplificata n. 5612/2005 (depositata il 20 dicembre 2005), ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, considerando che l'interessato aveva impugnato innanzi al Giudice Ordinario il rigetto dell'istanza di asilo politico; spese compensate.

    1.1.Con appello, notificato il 3 febbraio 2007, il Ministero dell'Interno e la Questura di Milano hanno chiesto la riforma della sentenza in epigrafe, deducendo, con unico articolato motivo, che il TAR Lombardia aveva malamente applicato a favore del ricorrente il DPR n. 136/1990, art.1, comma 2, che, a loro avviso, consentiva il rilascio del permesso di soggiorno al richiedente asilo soltanto per il periodo di svolgimento della procedura di concessione...

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