Sentenza nº 232 da Constitutional Court (Italy), 10 Ottobre 2014

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione10 Ottobre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 232

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giuseppe TESAURO Presidente

- Sabino CASSESE Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della delibera della Giunta della Regione Veneto 11 febbraio 2013, n. 179, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 20 del 26 febbraio 2013, avente per oggetto «Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all’art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 aprile 2013, depositato in cancelleria il 30 aprile 2013 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra enti 2013.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso, notificato alla Regione Veneto il 26 aprile 2013 (iscritto al reg. confl. enti n. 5 del 2013) e depositato il successivo 30 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso conflitto di attribuzione in relazione alla delibera della Giunta regionale del Veneto 11 febbraio 2013, n. 179, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 20 del 26 febbraio 2013, avente ad oggetto «Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all’art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.», per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione.

  2. – La delibera 11 febbraio 2013, n. 179, ha approvato le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6000 metri cubi per singolo cantiere. Le procedure in questione sono contenute nell’Allegato A alla delibera.

  3. – A parere del Presidente del Consiglio dei ministri il provvedimento in esame, seppur di apparente natura meramente provvedimentale, risulterebbe avere un contenuto sostanzialmente regolamentare, in quanto contiene disposizioni valevoli in linea generale ed astratta per i destinatari delle stesse. Rileva l’Avvocatura generale dello Stato che la delibera in oggetto appare invasiva della competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» attribuita al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Il ricorrente ricorda che il legislatore statale ha disciplinato le procedure operative per la gestione delle suindicate terre e rocce da scavo con il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo), adottato ai sensi dell’art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). In particolare l’art. 8, comma 1, (recte: art. 3, comma 1) renderebbe evidente che l’ambito di applicazione del d.m. n. 161 del 2012 comprende l’intera gestione delle terre e rocce da scavo, senza prevedere alcuna distinzione tra quantitativi di terra e rocce superiori o inferiori ai seimila metri cubi di volume per singolo cantiere.

    Emergerebbe dunque in maniera indiscutibile la lesione, da parte della delibera regionale impugnata, della competenza statale in materia di ambiente, che comprende anche la disciplina dei rifiuti, come riaffermato da una consolidata giurisprudenza costituzionale. Il provvedimento in questione, ponendo regole e procedure di gestione di quei rifiuti, valevoli territorialmente solo per il territorio regionale, avrebbe ecceduto dalle competenze della Regione, invadendo l’ambito di competenza esclusiva dello Stato.

    3.1.– Aggiunge l’Avvocatura generale dello Stato che, per le medesime ragioni, il provvedimento lede altresì l’art. 118, primo comma, Cost. in quanto interferisce con una funzione che, in virtù di quanto previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, la legge riserva espressamente allo Stato, allo scopo di stabilire una disciplina unitaria ed omogenea sul...

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