Sentenza nº 458 da Puglia, Bari, 04 Marzo 2009

Data di Resoluzione04 Marzo 2009
EmittentePuglia - Bari

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere

Roberta Ravasio, Referendario, Estensore

per l'accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni per la illegittima occupazione e trasformazione del suoli oggetto di procedura espropriativa giusta decreto di occupazione di urgenza n. 155 del 02/07/1999, ubicati nell'agro di Gravina in Puglia, indicati nel foglio di mappa catastale n. 144, particelle nn. 146 (ex 66), 33, 120, 66, a causa della occupazione ?appropriativa? derivante dall'intervenuto inutile decorso ultimo del termine quinquennale dalla occupazione d'urgenza senza la tempestiva emanazione del relativo decreto di esproprio;

e/o per il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione del suolo del ricorrente, come sopra evidenziato, ivi comunque i relitti non più utilizzabili;

nonché, comunque ed in ogni caso, per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l'indennità per il periodo di occupazione legittima e per la conseguente condanna al pagamento della convenuta P.A.;

nonché per la dichiarazione di inesistenza e/o nullità del decreto n. 20 del 24/04/2006, notificato il 04/07/2007, del Dirigente del Servizio assetto del territorio ed espropriazioni della Provincia di Bari con il quale è pronunciata l'espropriazione ed è autorizzata l'occupazione permanente di immobili, fra i quali il fondo di proprietà del ricorrente o eventuale suo annullamento per illegittimità e di ogni altro provvedimento antecedente, connesso e/o conseguente;

con conseguente pronunzia di condanna nei confronti della intimata amministrazione per tutte le causali sopra indicate;

Sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2007, proposto da:

Scaringella Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Basso, con domicilio eletto presso Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, 134/B;

Provincia di Bari;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/11/2008 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso passato alla notifica il 17/10/2007 e depositato il successivo 24/10/2007, il sig. Luigi Scaringella, premettendo di essere proprietario dei terreni censiti al catasto terreni del Comune di Gravina in Puglia al Foglio 144 mapp. 146, 33, 120,66; di avere subìto lo spossessamento dei suddetti terreni in forza di decreto di occupazione d'urgenza del 02/07/1999 per la realizzazione delle opere di ammodernamento e sistemazione della Strada Provinciale n. 53 Gravina/Matera; che il decreto di esproprio relativo a tali aree veniva adottato solo il 24/04/2006 e comunicato solo il 04/07/2007; tanto premesso adìva Questo Tribunale per sentir accogliere le conclusioni in epigrafe riportate.

Nessuno si è costituito in giudizio per il Comune di Gravina in Puglia.

Alla pubblica udienza del 19/11/2008 il ricorso è stato introitato a decisione.

DIRITTO

  1. Ai fini della migliori comprensione della vicenda occorre premettere in fatto quanto segue.

    Risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente che con delibera del Consiglio Provinciale di Bari n. 46 del 28/05/1998 veniva approvato - per la seconda volta - il progetto definitivo dei lavori di ammodernamento e sistemazione della Strada Provinciale Gravian/Matera ? 3° lotto: con tale delibera il Consiglio Provinciale dava atto che le opere dovevano considerarsi, ai sensi della L.R. 27/85, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, fissava in 365 il termine per l'ultimazione dei lavori, ed in due anni il termine finale per portare a compimento le operazioni espropriative.

    A tale deliberazione faceva seguito l'emissione del decreto di occupazione d'urgenza n. 155/1999 del Comune di Bari, delegato all'adozione di tale atto ai sensi dell'art. 40 L.R. 27/85, e poi l'effettiva immissione in possesso, avvenuta in data 30/08/1999.

    Con decreto 18/12/2001 n. 68 veniva determinata l'indennità di espropriazione, della quale, in mancanza di accettazione, veniva ordinato il deposito con Ordinanza n. 38 del 26/10/2005.

    Veniva infine emesso il decreto di esproprio in data 24/04/2006.

    Tanto premesso il ricorrente, sull'ulteriore presupposto - dimostrato tramite deposito di perizia - della intervenuta realizzazione delle opere e della conseguente irreversibile trasformazione dei fondi occupati, nonché della nullità del decreto di esproprio, siccome emesso oltre il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità, chiede riconoscersi il di lui diritto ad ottenere, in dipendenza di una fattispecie di occupazione c.d. ?acquisitiva? e/o ?appropriativa? e/o di una occupazione comunque illegittima, un risarcimento commisurato al valore venale dei fondi irreversibilmente trasformati nonché dei relitti, divenuti inutilizzabili. Chiede inoltre il riconoscimento della indennità di occupazione rapportata al periodo di occupazione legittima nonché pronuncia di accertamento e declaratoria di nullità e/o inesistenza del decreto di esproprio.

    Ciò premesso si deve rilevare quanto segue.

  2. Come si evince da quanto esposto in fatto, il ricorrente ha subìto l'occupazione di una serie di fondi di proprietà in forza di una dichiarazione di pubblica utilità ? dichiarata con delibera del Consiglio Provincia n. 46 del 28/05/1998 ? che ha perso efficacia per non essere stata seguita dal decreto di esproprio nel termine - stabilito dalla L. 865/71 - di cinque anni decorrenti dalla data di immissione in possesso. Per la verità va precisato che effettivamente nel caso di specie la dichiarazione di pubblica utilità stabiliva in due anni, decorrenti dalla data di esecutività della determina di aggiudicazione dell'appalto per le opere, il termine massimo per l'ultimazione delle espropriazioni: tale determina non è stata prodotta, ma il Collegio ritiene di poter da essa prescindere posto che, come sopra rilevato, il decreto di esproprio non risulta comunque rispettoso del ben più lungo termine quinquennale stabilito dalla L. 865/71, di cui sopra si è dato conto.

    Ciò premesso va ricordato che in ordine alla conseguenze che produce il mancato rispetto del termine finale fissato per la pronuncia del decreto di esproprio, si deve ricordare che vi è da sempre contrasto tra la Suprema Corte ed il Consiglio di Stato: la prima annette a tale violazione il venir meno del potere espropriativo, e considera pertanto il decreto di esproprio...

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