Sentenza nº 4304 da Council of State (Italy), 26 Agosto 2014

Data di Resoluzione26 Agosto 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Goffredo Zaccardi, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del LAZIO ? Sede di ROMA- SEZIONE I n. 07552/2012, resa tra le parti, concernente nomina commissario straordinario del governo per la realizzazione di interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica nell'isola di Capri - proroga mandato

sul ricorso numero di registro generale 9122 del 2012, proposto da:

Sippic (Società Per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri) Spa, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Gaeta, Armando Profili, con domicilio eletto presso Armando Profili in Roma, via Giuseppe Palumbo N.26;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario Straordinario del Governo Per Interventi Urgenti Isola Capri, Autorita' Per L'Energia Elettrica ed il Gas, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati,costituitisi in giudizio;

Presidente della Repubblica, Ministero per la Semplificazione Normativa, Regione Campania, Ccse - Cassa Conguaglio Per il Settore Elettrico non costituitisi in giudizio;

Gse Spa, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II N. 284;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Commissario Straordinario del Governo Per Interventi Urgenti Isola Capri e di Gse Spa e di Autorita' Per L'Energia Elettrica ed il Gas;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Gian Marco Grez (su delega degli Avvocati Gaeta e di Profili), Malinconico e l'Avvocato dello Stato Garofoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe appellata, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ? Sede di Roma- ha deciso, previa riunione, due ricorsi proposti dalla società odierna appellante e volti rispettivamente ad avversare, ( quanto al ricorso n. 10493 del 2010) il d.P.R. 20 novembre 2009 con il quale il dr. Nando Pasquali era' stato nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione di interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica nell'isola di Capri e degli atti presupposti (proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, deliberazione del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2009), nonché la proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con i Ministri infrastrutture, ambiente, semplificazione, Regione Campania, con la quale erano stati individuati gli interventi urgenti relativi alla produzione dell'energia elettrica nell'isola di Capri, dell'atto di intesa della Regione Campania del 24 agosto 2010 (RICORSO), ed il D.P.R. 24 agosto 2011 di proroga del mandato a Commissario straordinario del Governo per la realizzazione di interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica nell'isola di Capri e degli atti presupposti (proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, deliberazione del Consiglio dei ministri 28 luglio 2011, istanza del Commissario 27 luglio 2011).

Il ricorso n. 4482 del 2011, invece, era teso a contrastare il decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 dicembre 2010 con il quale era stato approvato, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.P.R. 20 novembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 112 del 15 maggio 2010, lo schema di convenzione tra il GSE e la SIPPIC, nonché gli atti presupposti, tra cui la nota commissariale 7 aprile 2011 che aveva invito la società appellante sottoscrivere la convenzione approvata, e la nota GSE 6 aprile 2011 di comunicazione della stipula della convenzione.

L'appellante aveva prospettato numerose e radicali doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere che sono state analiticamente esaminate dal Tar che le ha respinte.

Il primo giudice ha, in via preliminare, provveduto alla esposizione dei dati normativi di rilievo (rapportandoli al contenuto delle censure dedotte) facendo presente che l'art. 4 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, aveva previsto l'effettuazione di interventi urgenti in materia di reti dell'energia con mezzi e poteri straordinari, individuati, previa intesa con le regioni interessate, dal Governo e da questi affidati a gestioni commissariali.

Ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, il d.P.R. 20 novembre 2009, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2009 e intesa della Regione Campania del 5 novembre 2009, aveva nominato il Commissario straordinario del Governo per la realizzazione di interventi relativi alla produzione di energia elettrica nell'isola di Capri dichiarati urgenti in riferimento allo sviluppo socio-economico e ne ha individuato la tipologia.

Trattavasi, in particolare, di interventi afferenti alla ?bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande?.

Il predetto d.P.R. 20 novembre 2009, unitamente agli atti presupposti costituiva l? oggetto dell'azione impugnatoria di cui al ricorso n. 10493/2010 avanzato da S.I.P.P.I.C. (Societa' per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri) s.p.a..

Detta impresa elettrica minore, produttrice e distributrice di energia elettrica sull'isola di Capri, lamentava, che l'affidamento degli interventi alla gestione straordinaria vanificava gli investimenti effettuati nel tempo dalla società e ne mortificava le strategie di gestione dell'erogazione del servizio, asseritamente privo di particolari problematiche.

Esposte le articolate vicende che hanno preceduto il contenzioso, nell'ambito delle quali si collocano la sentenza della Corte Costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in parola nel testo previgente, e una conseguente novella normativa, essa aveva prospettato tre articolate macrocensure, anche di legittimità costituzionale, dolendosi pure dell'omesso rispetto dei principi affermati nella citata decisione della Consulta.

Con motivi aggiunti al detto ricorso n. 10493/2010 la società odierna appellante aveva chiesto anche l'annullamento del d.P.R. 24 agosto 2011 di proroga del mandato a Commissario straordinario del Governo per la realizzazione di interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica nell'isola di Capri e degli atti presupposti, prospettando cinque articolate macrocensure, anche di legittimità costituzionale,

Con l'ulteriore ricorso n. 4482/2011 la società appellante aveva impugnato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 dicembre 2010 che aveva approvato, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del d.P.R. 20 novembre 2009, lo schema di convenzione tra il GSE e la società nonché i relativi atti presupposti, articolando ulteriori quattro macrocensure.

Il Tar ha in primo luogo escluso la fondatezza dell'eccezione di irricevibilità del ricorso n. 10493/2010 ( si sosteneva che il gravame, notificato il 15 novembre 2010, sarebbe stato tardivo rispetto alla data di pubblicazione...

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