Sentenza nº 3797 da Council of State (Italy), 17 Luglio 2014

Data di Resoluzione17 Luglio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Mario Luigi Torsello, Presidente

Fulvio Rocco, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi, Consigliere

per la riforma

entrambi gli appelli:

della sentenza del T.a.r. Campania ? Napoli, Sezione I, n. 3337/2013, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato ed acque di prima pioggia ?condanna al risarcimento dei danni.

sul ricorso numero di registro generale 7766 del 2013, proposto dalla A2a Ambiente S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Silvano e Luca Tozzi, con domicilio eletto presso l'avv. Lodovico Visone in Roma, via del Gesù 62;

Ecologica Sud Servizi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Pompilio e Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Principessa Clotilde 2;

Asia Napoli S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Napolitano ed Alfonso Erra, con domicilio eletto presso Roberta Niccoli in Roma, via E.Glori 30/40;

Ecobuilding S.r.l.;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asia Napoli S.p.a., di A2a Ambiente S.r.l. e di Ecologia Sud Servizi S.r.l.;

Visti gli appelli incidentali proposti dall'appellata Ecologica Sud Servizi S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Luca Tozzi, Angelo Clarizia ed Alfonso Erra;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 8388 del 2013, proposto dalla Azienda Servizi di Igiene Ambientale - Asia Napoli S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Alfonso Erra ed Andrea Napolitano, con domicilio eletto presso Roberta Niccoli in Roma, via E.Glori 30/40;

A2a Ambiente S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Silvano e Luca Tozzi, con domicilio eletto presso l'avv. Lodovico Visone in Roma, via del Gesù, 62;

Ecologia Sud Servizi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Pompilio e Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Principessa Clotilde 2;

Ecobuilding S.r.l.;

FATTO e DIRITTO

La Ecologica Sud Servizi S.r.l., avendo partecipato alla procedura negoziata indetta dalla Ecodeco s.r.l. (consorziata con la ASIA Napoli s.p.a., e come tale delegata della S.A.P.NA. s.p.a.) per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato CER 19 07 03 e CER 16 10 02 - acque di prima pioggia della discarica di Terzigno, impugnava con ricorso al T.A.R. per la Campania la determinazione con la quale la Stazione appaltante aveva aggiudicato la gara alla concorrente Ecobuilding s.r.l..

La ricorrente (di seguito, la ECOLOGICA SUD), seconda classificata, contestava l'illegittimità della mancata esclusione della controinteressata con particolare riferimento alla carenza, da parte sua, del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria di riferimento.

La medesima instava anche per la declaratoria di inefficacia del contratto e, in subordine, per il risarcimento dei danni.

Il consorzio intimato, la Asia Napoli s.p.a. (di seguito, la ASIA) e la Ecodeco S.r.l. (d'ora in poi, la ECODECO) si costituivano in giudizio ex adverso eccependo sotto più profili l'inammissibilità ed irricevibilità del ricorso, e deducendone anche l'infondatezza nel merito.

All'esito il Tribunale adìto, con la sentenza n. 3337/2013 in epigrafe, così statuiva:

- dichiarava il ricorso irricevibile per tardività quanto all'azione impugnatoria esperita dalla ECOLOGICA SUD contro l'aggiudicazione;

- accoglieva la richiesta risarcitoria proposta dalla medesima ricorrente, avendo riscontrato l'illegittimità della mancata esclusione dell'aggiudicataria dalla procedura, e per l'effetto condannava ECODECO ed ASIA, in solido, al risarcimento del danno in favore della ECOLOGICA SUD, definendo i criteri che avrebbero dovuto essere seguiti per la formulazione di una proposta risarcitoria da parte della Stazione appaltante in funzione dell'eventuale raggiungimento di un accordo ex art. 34, comma 4, C.P.A.;

- stabiliva a quest'ultimo proposito, ai fini della determinazione del danno risarcibile, che il guadagno ritraibile dalla ECOLOGICA SUD, avuto riguardo alle giustificazioni delle voci di prezzo che concorrevano a formare l'importo complessivo della sua offerta economica di gara, avrebbe dovuto subire una prima riduzione pari al 20% a causa dell'inadempimento, da parte sua, dell'onere della tempestiva impugnazione degli atti di gara, ed una ulteriore riduzione, nella misura del 50 % , a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum, per avere la stessa ricorrente omesso di dimostrare di non aver potuto utilizzare altrimenti maestranze e mezzi, tenuti a disposizione in vista dell'aggiudicazione.

Avverso la sentenza di primo grado venivano proposti due separati appelli da parte della A2A Ambiente s.r.l. (subentrata nel frattempo ad ECODECO) e di ASIA, con motivi quasi identici.

Le due appellanti contestavano essenzialmente: la soggezione della procedura seguita al Codice dei contratti pubblici; l'illegittimità della mancata esclusione dell'aggiudicataria dalla stessa procedura; la ritualità della domanda risarcitoria di controparte; i criteri stabiliti dal T.A.R. per la determinazione dell'ammontare del risarcimento ritenuto dovuto.

La ASIA introduceva anche un ulteriore motivo d'appello, specificamente inteso a contestare la condanna risarcitoria emessa dal T.A.R. nella parte in cui questa era stata pronunciata anche a proprio carico, e non a carico della sola ECODECO.

In entrambi i giudizi la ECOLOGICA SUD spiegava appello incidentale autonomo, a sua volta fondamentalmente contestando: la declaratoria di irricevibilità che aveva colpito la sua impugnativa dell'aggiudicazione; le due detrazioni che il primo Giudice aveva previsto ai fini della determinazione della misura del risarcimento di spettanza di essa appellata.

La ECOLOGICA SUD deduceva, inoltre, l'infondatezza degli appelli principali avversari, così come, per converso, dalle controparti veniva argomentata l'infondatezza della sua impugnativa incidentale.

Le rispettive domande, doglianze e tesi di parte venivano ulteriormente sviluppate attraverso molteplici memorie e...

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