Sentenza nº 3611 da Council of State (Italy), 14 Luglio 2014

Data di Resoluzione14 Luglio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, SEZIONE I, n. 513/2010, resa tra le parti e concernente: affidamento in unico lotto di convenzione assicurativa multi rischi F.I.S.I. - risarcimento danni;

sul ricorso numero di registro generale 3757 del 2010, proposto da:

Federazione Italiana Sport Invernali - F.I.S.I., in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Mugnai e Raffaella Bonsangue, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via de? Cestari, 34;

UGF Assicurazioni s.p.a. (già Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Cocco ed Ettore Ribolzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gian Marco Grez, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

Assicurazioni Civitella s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Nodaro, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Crescenzio, 25;

Augusta Assicurazioni s.p.a., Assicurazioni Generali s.p.a., Ina Assitalia s.p.a., non costituite in giudizio nel presente grado;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Ribolzi, Nodaro e Andriani, quest'ultimo per delega degli avvocati Mugnai e Bonsangue;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. La presente controversia inerisce alla gara d'appalto (a procedura ristretta) indetta dalla Federazione Italiana Sport Invernali - F.I.S.I. per la prestazione delle coperture assicurative da responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, infortuni e rimborso delle spese mediche, in favore della F.I.S.I., dei suoi organi centrali e periferici, delle associazioni e società sportive affiliate e dei propri tesserati, per il periodo dal 30 settembre 2008 al 30 settembre 2009, al prezzo base d'asta (parametrato sull'importo complessivo lordo annuale dei premi) di euro 1.700.000,00.

    La lex specialis precisava che le compagnie assicurative potevano presentare offerta, oltreché in proprio e in raggruppamento temporaneo, altresì in coassicurazione con altre compagnie, alla condizione, stabilita a pena di esclusione, che «la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l'Impresa delegataria, e non inferiore al 20% per ciascun coassicuratore. In caso di coassicurazione l'aggiudicatario, in via solidale, sarà comunque tenuto a rispondere nei confronti della F.I.S.I. Federazione Italiana Sport Invernali, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto» (v. così, testualmente, l'art. 5, ottavo cpv., della lettera d'invito - disciplinare di gara).

    Oltre alla Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a., aveva presentato offerta la Assicurazioni Generali s.p.a. in coassicurazione con Augusta Assicurazioni s.p.a. e Ina Assitalia s.p.a..

    La commissione di gara, nella seduta del 9 settembre 2008, aveva escluso l'offerta di Assicurazioni Generali sulla base del centrale, testuale rilievo della «incongruenza tra la figura del concorrente, del soggetto presentatore e sottoscrittore della cauzione provvisoria, del soggetto che ha provveduto al versamento del contributo all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (che a norma di disciplinare dovevano essere presentati dalla società delegataria), tutti identificati nelle Generali, e le due dichiarazioni, sopra riportate, delle quali l'una su carta intestata Generali, in cui si identifica la Augusta Assicurazioni come impresa delegataria», ossia, in quanto l'offerta e la cauzione erano state presentate da Assicurazioni Generali, titolare della sola quota del 20%, anziché dall'impresa delegataria Augusta Assicurazioni, titolare della quota del 60%.

    La gara veniva dunque, in via provvisoria, aggiudicata a Unipol.

    Il consiglio di presidenza della F.I.S.I., in data 26 settembre 2008, non approvava, tuttavia, gli atti della commissione di gara e, sulla base di due pareri legali richiesti da Generali e dal proprio broker (Italbroker), riammetteva l'offerta di Generali, la quale, in esito alla valutazione, risultava aggiudicataria, conseguendo un punteggio di 78,19 punti, rispetto ai 77,14 attribuiti a Unipol.

  2. Avverso il predetto provvedimento la Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a. e la Società Assicurazioni Civitella s.r.l. (quest'ultima, quale impresa designata da Unipol a gestire le polizze relative al contratto assicurativo come agente generale di assicurazione) proponevano ricorso dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, iscritto al n. 2654 del 2008 ed integrato da motivi aggiunti, chiedendo l'annullamento degli atti di gara e il risarcimento del danno.

    L'adìto T.a.r., con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso, rilevando che nell'ipotesi della coassicurazione ex art. 1911 cod. civ., a differenza dal raggruppamento temporaneo d'impresa, difettava qualsiasi vincolo di solidarietà tra i componenti, rispondendo ciascuno entro i limiti della propria quota di ripartizione del rischio, sicché la lex specialis non poteva che essere interpretata nel senso che l'offerta e la cauzione dovessero essere presentate dall'impresa delegataria, titolare di una quota non inferiore al 60%, con la conseguenza che, essendo le stesse nel caso di specie state presentate da Generali, titolare della quota del 20%, e non già dalla delegataria Augusta Assicurazioni, titolare della quota del 60%, il gruppo in coassicurazione doveva restare escluso dalla gara.

    Il T.a.r. accoglieva altresì, parzialmente, la domanda risarcitoria, ritenendo integrati tutti gli elementi dell'illecito aquiliano ex art .2043 cod. civ., compreso...

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