Sentenza nº 223 da Veneto, Venezia, 02 Febbraio 2009

Data di Resoluzione02 Febbraio 2009
EmittenteVeneto - Venezia

Ricorso n. 2550/1993 Sent. n. 223/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l'intervento dei signori:

Avviso di Deposito

del

a norma dell'art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Bruno Amoroso Presidente

Italo Franco Consigliere

Fulvio Rocco Consigliere, Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. 2550/1993, proposto da Turra Tiziana, Gentilizi Anna, Buso Anselmo, Fornasieri Ezio, Trivellato Carla, Ceravolo Elettra, Romeo Franca Maria, Zamponi Stefano, Zamuner Rosalinda, Piovan Otello, Altieri Giovanna, Mazzon Pierangela, Zorzini Glauco, Pattaro Palmira, Fiaschi Giovanni, Vidotto Giulio, Consuma Maria, Menegazzo Enrico, Mazzucco Cristina, Panizza Emilietta, Zambon Giuseppe, Dabbene Sala Federica, Rizzotti Martino, Duzzin Bruno, Bonanno Carmelo, Scalabrin Giancarlo, Rubini Luciano e Zammuner Vanda Lucia, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Di Lorenzo, con elezione di domicilio in Venezia, presso la Segreteria della Sezione, a' sensi e per gli effetti dell'art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054,

contro

l'Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a' sensi dell'art. 2 del D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300 come da ultimo modificato per effetto dell'art. 1, comma 1, del D.L. 16 maggio 2008 n. 85), in persona del Ministro pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco n. 63,

per l'annullamento

del diniego di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria su retribuzioni arretrate loro opposto con separate note, nonché della circolare n. 8954 dd. 21 novembre 1991 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nonchè

per l'accertamento

del corrispondente loro diritto patrimoniale, con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento di quanto ad essi spettante,

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 30 giugno 1993 e depositato il 22 luglio 1993;

visti i motivi aggiunti di ricorso notificati il 6 marzo 2007 e depositati il 13 marzo 2007

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Padova e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 19 giugno 2008 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l'Avv. A. De Lorenzo per i ricorrenti e l'Avvocato dello Stato Daniela Salmini per l'Università degli Studi di Padova e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.1. I ricorrenti, Tiziana Turra, Anna Gentilizi, Anselmo Buso, Ezio Fornasieri, Carla Trivellato, Elettra Ceravolo, Franca Maria Romeo, Stefano Zamponi, Rosalinda Zamuner, Otello Piovan, Giovanna Altieri, Pierangela Mazzon, Glauco Zorzini, Palmira Pattaro, Giovanni Fiaschi, Giulio Vidotto, Maria Consuma, Enrico Menegazzo, Cristina Mazzucco, Emilietta Panizza, Giuseppe Zambon, Federica Dabbene Sala, Martino Rizzotti, Bruno Duzzin, Carmelo Bonanno, Giancarlo Scalabrin, Luciano Rubini e Vanda Lucia Zammuner, espongono che di essere dipendenti dell'Università degli Studi di Padova ricoprenti diverse qualifiche (docenti, ricercatori e personale amministrativo o tecnico) e di trovarsi tutti nella condizione di aver ottenuto a suo tempo dalla medesima Amministrazione universitaria, a vario titolo, un provvedimento di reinquadramento con decorrenza retroattiva, in forza del quale sono stati loro corrisposti gli emolumenti arretrati relativi al periodo antecedente all'adozione del provvedimento medesimo.

Gli stessi ricorrenti precisano che gli arretrati stessi, sebbene corrisposti in data susseguente a quella in cui sono maturati, sono stati tuttavia liquidati nel solo importo capitale e - quindi - senza la corresponsione degli importi relativi agli interessi e alla rivalutazione del credito.

Alle formali richieste di percepire anche tali importi, l'Amministrazione universitaria ha dato riscontro a tutti gli istanti con una nota di uniforme contenuto, sottoscritta dal Direttore della Divisione di Ragioneria e con la quale "si informa che questa Amministrazione con circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifico-Tecnologica del 21 novembre 1991, Prot. n. 8954, è stata autorizzata a liquidare la rivalutazione monetaria ed interessi legali solo in esecuzione di sentenze passate in giudicato che espressamente lo prevedano" .

Giova in tal senso riportare qui appresso il contenuto di tale circolare, emanata a firma del Ministro pro tempore e depositata in copia agli atti di causa quale doc. 29 di parte ricorrente.

"Ai Rettori delle Università degli Studi - Loro Sedi. Ai Direttori degli Istituti di Istruzione Universitaria. Loro Sedi. Oggetto: Liquidazione rivalutazione monetaria ed interessi legali. Ulteriore fase del decentramento amministrativo-contabile. Come è noto, il decentramento avviato con la L. 29 gennaio 1985 n.23, troverà completa attuazione all'atto dell'approvazione della legge sull'autonomia universitaria attualmente in discussione al Parlamento. Pertanto, codesti Atenei, con specifico riferimento all'art. 4 della predetta L. 23 dovranno provvedere, a partire dal 1° gennaio 1992, anche alla liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali eventualmente dovuti sugli emolumenti corrisposti, facendo gravare la relativa spesa sullo stesso capitolo di bilancio della sorte capitale. Il continuo evolversi della giurisprudenza in materia non ha finora permesso la emanazione delle disposizioni attuative delle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1985 n. UCI/5314/27720/0.2 e del 24 agosto 1988 n. UCI/40757/27720/0.2, in quanto alcuni punti interpretativi delle circolari stesse sono stati nel frattempo superati, mentre altri non sono stati del tutto risolti sì da permettere univoche soluzioni ai vari aspetti della problematica in questione. Attesa la delicatezza della materia trattata. i cui risvolti economici sono di indubbia notevole portata e nella considerazione che è in itinere un provvedimento a livello legislativo sulla questione, questo Ministero, dopo aver acquisito sulla presente nota l'assenso della stessa Presidenza del Consiglio che si è recentemente espressa, sentito anche il parere del Ministero del Tesoro, ritiene che, in attesa del predetto provvedimento, codesti stessi Atenei possano, per ora, dar corso alla liquidazione di rivalutazione monetaria e di interessi legali sullo stesso capitolo di bilancio sul quale grava l'emolumento principale sol tanto nei seguenti casi:

1) In esecuzione di sentenze passate in giudicato che espressamente prevedano la liquidazione di rivalutazione monetaria e di interessi legali da calcolarsi secondo le modalità e i termini prescrizionali previsti nel dispositivo delle sentenze stesse. Si richiama l'attenzione su tali termini, l'identificazione dei quali ha importanza determinante sulla quantificazione del dovuto. Altro termine di riferimento di estrema importanza è quello della data di termine del calcolo. Al riguardo si precisa che, salvo diversa specifica statuizione delle sentenze stesse, l'accezione "fino al soddisfo" spesso usata dai giudici, va interpretata quale data coincidente con quella di pagamento della sorte capitale (data che va in ogni caso tenuta presente ai fini della detrazione della quota capitale liquidata). Infatti, quando il giudice ha voluto indicare date diverse lo ha specificato chiaramente, come ad esempio nella sentenza n. 612 del 1981 del TAR Toscana dove è previsto che "sulle somme capitali dovrà essere corrisposta la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione dei rispettivi crediti al saldo. Sull'importo rivalutato verranno poi corrisposti gli interessi legali dalla data di maturazione a quella. di effettivo pagamento", o nella decisione n. 18 del 1985 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, laddove è stato statuito che il credito principale "deve essere rivalutato -omissis- a far data dalle singole scadenze e sino alla data di pubblicazione della presente decisione; sulla somma rivalutata devono essere poi calcolati gli interessi corrispettivi nella misura del tasso legale, a decorrere dal momento di maturazione delle singole quote retributive e sino all' adempimento" o nella decisione n. 2284 del 1985 nella quale il TAR Lazio stabilisce: "Per ciò che attiene il termine finale, e sempre con riferimento alla rivalutazione, quest'ultima opererà sulla sorte capitale fino al concreto pagamento di essa spontaneamente effettuato dall'Amministrazione in due soluzioni, come già detto sopra. Sulle somme rimaste ancora insoddisfatte ai procederà ad un ulteriore valido compensativo del processo inflattivo - omissis - . Quanto agli interessi, anch'essi vanno computati nella misura legale - omissis - a far tempo dall'8 agosto 1975, data della prima istanza di messa in mora dell'Amministrazione", in quest'ultimo caso prevedendo addirittura decorrenze diverse per interessi e rivalutazione. Peraltro, il Consiglio di Stato, con sentenza (recte: decisione) 635 del 1986 ha ribadito che al momento del pagamento della sorte capitale avviene "un mutamento del titolo della obbligazione e quindi della natura del debito, che da debito retributivo diveniva debito di valuta, in quanto avente ad oggetto una determinata somma di denaro senza alcuna qualificazione. Pertanto la rivalutazione della somma dovuta, da calcolarsi a far data dalle singole scadenze, deve essere riferita al momento terminale dell'1 agosto 1985, mentre gli interessi legali vanno computati fino al momento dell'adempimento". Qualora...

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